nelle gare pubbliche sussiste il divieto per la stazione appaltante di sottoporre le offerte presentate dalle imprese partecipanti ad operazioni manipolative e di adattamento,
risultando altrimenti violati la par condicio delle stesse, l'affidamento da esse posto nelle regole di gara per modulare l'offerta economica e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull'effettiva volontà dell'offerente (in tal senso: Cons. Stato, III, 22 agosto 2012, n. 4592).
Al riguardo si osserva che, laddove si consentisse a un concorrente (il quale abbia motivatamente e circostanziatamente dichiarato di non essere in possesso di un requisito di partecipazione) di modificare radicalmente il contenuto sostanziale delle proprie dichiarazioni (i.e.: attestando ora per allora di essere bensì in possesso dei requisiti inizialmente negati), si finirebbe per ammettere una iniziativa che andrebbe ben al di là del c.d. ‘soccorso istruttorio’, traducendosi in un vero e proprio travolgimento dell’assetto sostanziale sul quale deve basarsi il confronto concorrenziale (assetto sostanziale che non può essere integrato attraverso allegazioni del tutto nuove e diverse intervenute dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione).
La giurisprudenza di questo Consiglio ha rilevato che nelle gare pubbliche i limiti che, in generale, incontra il potere-dovere della commissione giudicatrice (di chiedere un'integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete) sono molto stringenti, dovendo conciliarsi con l'esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte d'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (Cons. Stato, V, 31 marzo 2012, n. 1896).
In definitiva, la questione deve essere risolta facendo applicazione del principio secondo cui nelle gare pubbliche l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione, richiesti a pena di esclusione (nel caso di specie: la dichiarazione in ordine al possesso del requisito di fatturato specifico, che era stata resa, ma in senso negativo), non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, e ciò tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara; di conseguenza, la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata per permettere l'integrazione di documenti o dichiarazioni che, in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito, avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione verificandosi, in caso di ammissione alla regolarizzazione, una palese violazione della par condicio fra i concorrenti (in tal senso: Cons. Stato, V, 26 gennaio 2012, n. 334).
a cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento