Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 17 L. n. 68/1999 per il progettista, si deve partire dal presupposto che il bando che ha dato luogo alla controversia riguardava un appalto integrato e ciò sia nella sua intitolazione, sia nel suo reale contenuto, poiché andavano aggiudicati lavori aventi per oggetto tanto la costruzione di una nuova seggiovia biposto, quanto la sua preliminare progettazione esecutiva.
Ciò implica inevitabilmente l’applicazione del principio generale di cui all’art. 15 D. Lgs. n. 163/2006, per cui i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice di contratti pubblici devono essere posseduti dagli operatori economici per ogni singola prestazione contrattuale per la quale si concorre.
Applicazione di tale principio è il seguente art. 53, comma 3, secondo il quale “quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione (…), gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione”.
Quindi non può che conseguirne una vera e propria identità di requisiti tra progettisti ed esecutori dei lavori e ritenere interpretato in questo senso quanto specificato al bando di gara per quanto concerneva la redazione della domanda, ponendo sullo stesso piano dell’impresa i progettisti, sia che fossero dipendenti della medesima impresa, sia che agissero autonomamente tanto dal punto di vista individuale, tanto in veste di organizzazione societaria.
Del resto la stessa struttura della domanda, così come derivante dagli schemi proposti dalla stazione appaltante, non poteva lasciare dubbi peculiari.
Si deve ancora aggiungere che la ratio agevolatrice per il concorrente della prevista possibilità di indicare il progettista non può incidere sulla necessità che sia garantita l'affidabilità e l'onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal soggetto (il concorrente vero e proprio) destinatario del pagamento del corrispettivo ed eventualmente responsabile di inadempimento (Cons. Stato, VI, 18 gennaio 2012 n. 178; id., V, 20 ottobre 2010 n. 7581).
Si deve concludere perciò sulla necessità dell’esclusione della domanda della CONTROINTERESSATA 2 Controinteressata 2 in presenza della mancata indicazione in questione da parte del progettista e si deve anche aggiungere, per completezza, che non competeva alla commissione esaminatrice di richiedere chiarimenti ed integrazioni, sia perché ciò avrebbe costituito violazione dei principi di concorrenza e par condicio, ma anche perché questo avrebbe implicato una conseguente indagine da parte della pubblica amministrazione di verifica sul numero dei lavoratori occupati dal soggetto interessato, tanto da esentarlo dall’assunzione dei disabili, passaggio certamente non conforme alla lettera dell’art. 17 L. n. 68/1999 e contrario ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa (Cons. Stato, V, 24 marzo 2011 n. 1792).
a cura di Sonia Lazzini
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