giovedì 28 febbraio 2013

legittimo esercizio potere amministrativo è, di per sé, incompatibile con riconoscimento risarcimento danno

Un’amministrazione Comunale non è un centro di imputazione realmente unitario, in quanto è soggetto a comportamenti degli appartenenti alle assemblee elettive locali per loro natura estemporanei, variegati, mutevoli e non sempre conformi ai principi di imparzialità e di buon andamento.

Tuttavia – in relazione all'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo a tal proposito -- non può assolutamente ravvisarsi alcun concorso colpa efficiente in capo ad un’Amministrazione che legittimamente, seppure tardivamente, emendi la propria precedente condotta, conformando la propria azione al rispetto concreto della legge.
Anche a prescindere dall’assorbente rilievo della natura autoritativa del potere di autotutela, tale successivo comportamento, costituendo un legittimo esercizio delle proprie potestà amministrative, non può comunque essere idoneo a determinare anche parzialmente una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione comunale, tantomeno a titolo precontrattuale ex art 1337-1338 c.c. .

Nel caso non potevano ritenersi sussistenti né un provvedimento illegittimo dell’amministrazione; né un incolpevole affidamento circa la piena legittimità ed efficacia dei precedenti atti amministrativi; e neppure una lesione giuridicamente meritevole di tutela.
In definitiva dunque la legittimità del provvedimento di auto-annullamento esclude ogni possibilità di far valere i danni da esso conseguenti in quanto il legittimo esercizio del potere amministrativo in vista di interessi generali è, di per sé, giuridicamente incompatibile con il riconoscimento del risarcimento del danno da “atto legittimo” (nella medesima scia logica anche: Consiglio di Stato sez. IV 07 luglio 2011 n. 4072).
Di qui l’evidente forzatura logica, e sistematica, della decisione del TAR che – in assenza di una specifica domanda ed al di fuori di ogni norma -- ha graziosamente ritenuto di poter accordare un risarcimento in totale assenza dei requisiti giuridici fondamenti la responsabilità “ex re illicita”.

A CURA DI SONIA LAZZINI
passaggio tratto dalla decisione numero 829 del 12 febbraio 2013  pronunciata dal Consiglio di Stato

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