giovedì 28 febbraio 2013

risarcimento danno ingiusto non può mai essere conseguenza automatica dell'auto-annullamento

nel caso di annullamento ai sensi dell'art. 21 nonies , L. n. 241 del 1990, la richiesta di riconoscimento dei danni non può essere ricostruita né come responsabilità “da atto lecito”; né come una sorta di responsabilità oggettiva (che è invece tassativamente limitata a specifiche fattispecie normative: es. artt. 2049-2054 c.c.);

 e neppure in termini di generica “responsabilità precontrattuale” o “extra-contrattuale”, in quanto l’autotutela costituisce un’attività autoritativa e non contrattuale dell’amministrazione e, come tale, è estranea al paradigma negoziale.
In tale quadro sistematico ha dunque ragione infatti il Comune, appellante principale, quando ricorda che la L. n.241/1990 , all’articolo 21-quinquies prevede un indennizzo da “atto lecito dannoso” solo per il diverso caso della “revoca” per ragioni interesse pubblico o di opportunità; mentre non è previsto assolutamente alcun ristoro per il caso di auto-annullamento per motivi di legittimità ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241.

Infatti il Codice del processo amministrativo riconduce la fattispecie in esame all’alveo generale proprio dell'art. 2043 c.c. . L'art. 30 c.p.a. II co., nel disciplinare espressamente la risarcibilità degli « interessi legittimi », pone a fondamento della responsabilità della P.A. :
-- l’ “illegittimo esercizio dell’attività amministrativa” (ovvero il mancato esercizio di quella obbligatoria), per cui è a tal fine necessario il previo accertamento della natura antigiuridica della condotta dell'Amministrazione;
-- un « danno ingiusto », e quindi l’accertamento di una lesione economicamente valutabile di carattere manifestamente iniquo perché conseguente all’illegittimità dell’attività provvedimentale;
-- un diretto ed immediato nesso di causalità tra la colpa efficiente dell'Amministrazione e nocumento patrimoniale.
Il risarcimento del danno non può dunque mai essere una conseguenza automatica dell'auto-annullamento, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica della ricorrenza degli altri tre presupposti richiesti dalla legge.
La pretesa risarcitoria conseguente ad un'azione amministrativa spiegata in autotutela dall'Amministrazione non può trovare accoglimento qualora i provvedimenti siano dichiarati legittimi dal giudice (arg. ex Consiglio di Stato sez. IV 31 maggio 2012 n. 3262; Consiglio Stato sez. VI 18 agosto 2009 n. 4958, ecc. ).
Né a tale conclusione può opporsi la recente pronuncia della Corte di giustizia (sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Graz Stadt) in tema di effettività della tutela in quanto, da un lato, qui non ricorre alcuna violazione del diritto comunitario; e dall’altro la ricordata decisione resta inequivocabilmente circoscritta nello stretto ambito degli appalti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV 31 gennaio 2012, n. 482).
La legittimità degli atti infatti esclude automaticamente la sussistenza dell’elemento della colpevolezza dell’amministrazione ed il carattere di “ingiustizia” del danno

A CURA DI SONIA LAZZINI
passaggio tratto dalla decisione numero 829 del 12 febbraio 2013  pronunciata dal Consiglio di Stato

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