venerdì 29 marzo 2013

escussione polizza oneri urbanizzazione_compagnia assicurazioni per contrastare la pa deve rivolgersi giudice ordinario

per contrastare un’ingiunzione di pagamento per l’escussione di una polizza a garanzia degli oneri di urbanizzazione, la Compagnia di Assicurazioni deve rivolgersi al giudice civile (e non al Tar)

la società assicuratrice ha fatto valere ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione sarebbe estraneo all'oggetto della garanzia.
Pertanto, la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, con conseguente appartenenza della causa alla giurisdizione del giudice ordinario

Passaggio tratto dalla sentenza   numero 238  del 14 marzo 2013 pronunciata dal Tar Abruzzo, l'Aquila
La soc. Ricorrente Assicurazioni –odierna ricorrente- premette di aver a suo tempo stipulato polizza fideiussoria con due società beneficiarie di titoli edilizi nel comune di Roseto degli Abruzzi, a garanzia del pagamento dovuto da tali società nei confronti del predetto ente, a titolo di contributi di costruzione ed urbanizzazione.
Con il gravame in epigrafe, la soc. Ricorrente Assicurazioni ha impugnato l’ingiunzione di pagamento del 29.12.2011, con cui la soc. Soget (concessionaria della riscossione del Comune di Roseto degli Abruzzi) ha ordinato alla ricorrente –in qualità di soggetto fideiussore- di corrispondere la somma complessiva di euro 16.676,41, avente ad oggetto oneri di urbanizzazione e sanzioni.
Secondo la società ricorrente, l’atto ingiuntivo sarebbe inficiato da vizi formali, da difetto di motivazione, e comunque da una sproporzionalità della pretesa, risultando le somme prevalentemente costituite da sanzioni, in quanto tali non esigibili perché non comprese nei contratti di fideiussione in questione.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roseto degli Abruzzi e la soc. SO.GE.T, che hanno contrastato l’avverso gravame, eccependo in primis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella soggetta materia.
Con ordinanza n. 132/12 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensiva, mentre alla pubblica udienza del 27.2.13 –dopo aver acquisito le varie memorie di replica delle parti in causa- il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il Tribunale, re melius perpensa rispetto alla decisione assunta in sede cautelare, ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi diffusamente esposti dalle parti resistenti.
Sul punto, è decisivo il richiamo alla pronuncia (che si condivide) del Tar Lombardia n. 2043/12, relativa ad una analoga fattispecie in cui una società di assicurazione – che aveva garantito entro un certo massimale l'obbligo del comune di pagare gli oneri di urbanizzazione relativi ad un permesso a costruire– ha agito nei confronti del Comune per ripetere quanto versato a titolo di sanzione, allegando che nell'oggetto dell'obbligazione di garanzia contrattualmente assunta non rientrava la somma dovuta per pene pecuniarie. Il Tar lombardo ha per l’appunto affermato la giurisdizione in materia del giudice ordinario, avendo ad oggetto una situazione di diritto soggettivo (ripetizione di indebito), basata su un rapporto negoziale di natura privatistica (in conformità Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2000, n. 1181).
Anche nella fattispecie in esame, la società assicuratrice ha fatto valere ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione sarebbe estraneo all'oggetto della garanzia.
Pertanto, la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, con conseguente appartenenza della causa alla giurisdizione del giudice ordinario.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attratta nella giurisdizione dell’A.G.O.
A cura di Sonia Lazzini

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