venerdì 18 gennaio 2013

indebito uso del criterio della rotazione in danno dell’affidataria di precedente contratto

Risulta illegittima la scelta di non estendere il nuovo invito anche al precedente gestore

fermi i rigorosi presupposti che autorizzano il ricorso alle procedure negoziate, la necessità, anche nell’àmbito di siffatte procedure, di assicurare un confronto concorrenziale adeguato al fine di consentire alla stazione appaltante l’individuazione del miglior offerente sul mercato tenuto conto delle caratteristiche del contratto, comporta che risulta indubbiamente preclusivo di un tale confronto la veduta scelta dell’Amministrazione, che applica indebitamente il criterio della rotazione, enunciato dal veduto art. 57, comma 6, in danno dell’affidataria di precedente contratto stipulato all’ésito di procedura aperta in ambito comunitario, laddove, invece, il criterio stesso deve intendersi riferito esclusivamente al caso di successivi affidamenti dello stesso servizio attraverso procedure negoziate.
Esso, invero, vale ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità tra gli operatori che ricevano successive commesse dalle pubbliche amministrazioni senza l’attivazione di procedure selettive di evidenza pubblica; principi, questi, che non risultano certo posti in pericolo dall’invito ad una procedura negoziata del precedente affidatario all’ésito di una gara pubblica.

Né può essere poi riconosciuta in capo al precedente gestore (affidatario a séguito di procedura aperta) quella “posizione di vantaggio nella conoscenza del servizio, dei suoi costi e delle modalità di svolgimento”, che in particolare secondo la controinteressata consiglierebbe in ogni caso di escludere il soggetto gestore “uscente” dall’affidamento del servizio con procedura negoziata.
Invero, la scelta di non estendere il nuovo invito anche al precedente gestore non si correla affatto, ad avviso del Collegio, alla pur imprescindibile necessità di garantire parità di condizioni tra operatori economici nella procedura negoziata, atteso che qualunque operatore economico qualificato ( in un mercato per di più ristretto quale quello in esame ) è in grado di ricavare agevolmente dalla sua esperienza professionale e dai dettagliati atti di gara le informazioni necessarie ai fini di una corretta e consapevole formulazione dell’offerta, che dunque non possono in alcun modo considerarsi patrimonio riservato, anche in via di mero fatto, alla sfera di conoscenza del solo operatore uscente

tratto dalla decisione  numero 99 del 10 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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