Motivi di urgenza giustificano l’immediata esecutività della nuova aggiudicazione al Broker primo classificato
Con il III motivo del ricorso introduttivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, in quanto la stazione appaltante avrebbe immotivatamente anticipato l’immissione nel servizio dell’aggiudicataria.
Sul punto va premesso in fatto che RICORRENTE. S.p.A., aggiudicataria della precedente gara, era in regime di proroga contrattuale fino al 31 dicembre 2009, disposta nelle more dell’espletamento della nuova gara, affidamento poi revocato con provvedimento del 4 dicembre, comunicato il successivo giorno 9.
La censura della ricorrente si appunta sul fatto che l’amministrazione non avrebbe potuto rivendicare l’urgenza di affidare il servizio, essendole essa direttamente addebitabile in dipendenza dell’immotivata revoca della proroga contrattuale già concessa ad Ricorrente S.p.A.
La censura è inammissibile.
Con il provvedimento n. 794 del 4 dicembre 2009 (doc. 2 id.), recante l’aggiudicazione definitiva a CONTROINTERESSATA - Service S.p.A., il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ha, infatti, preso atto dell’indisponibilità della Compagnia di assicurazione. S.p.A. a concedere la proroga contrattuale richiesta da Ricorrente S.p.A. dal 1 gennaio al 30 giugno 2010 e che, pertanto, la garanzia del rischio sarebbe cessata al 31 dicembre 2009: per tale ragione, al fine di dare continuità alle coperture assicurative indispensabili per l’operatività dell’Azienda, e disponendo già di un’aggiudicataria, ha deliberato di revocare la proroga ad Ricorrente S.p.A. e di affidare in via d’urgenza il servizio a CONTROINTERESSATA - Service S.p.A. contestualmente a far data dal 15 dicembre 2009.
Rafforza la suesposta conclusione il concorrente rilievo che la ricorrente si è limitata a denunciare l’illegittimità dell’anticipata immissione nel servizio di CONTROINTERESSATA - Service S.p.A. senza che alcun vizio sia stato formulato avverso la revoca della proroga contrattuale alla quale, pertanto, essa ha implicitamente prestato acquiescenza con la conseguente inoppugnabilità, in tale parte, del provvedimento del 4 dicembre 2009.
E’ principio pacifico che nel processo amministrativo, attraverso il rinvio esterno al codice di procedura civile contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm., l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
Di conseguenza il ricorso ovvero la singola censura sono da ritenere inammissibili in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non apporti alcun vantaggio al ricorrente (cfr ex multis: T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 dicembre 2010, n. 37190).
Peraltro, la violazione della clausola di "stand still", di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163 del 2006, in sé considerata, e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non potrebbe comunque comportare l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 luglio 2010, n. 16776).
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Tratto dalla sentenza numero 544 del 24 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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