lunedì 10 dicembre 2012

sufficiente la liquidazione del 5%; nessuna immobilizzazione di risorse è infatti ipotizzabile

Venendo al quantum del risarcimento, il collegio osserva che, come di recente affermato dal C.g.a. (decisione n. 205/2012), la misura del 10% o del 5 % del prezzo a base d'asta, ridotto del ribasso offerto dal ricorrente, costituisce comunque una liquidazione equitativa e non diretta applicazione di puntuali parametri normativi (salvo, evidentemente, quello di cui all'art. 1226 cod. civ.);

sicché, pur avendo questa sezione, come per altro lo stesso C.g.a., a volte liquidato, a titolo di lucro cessante, il 10% del prezzo a base d'asta, ridotto del ribasso offerto dal ricorrente, ritiene nel caso in esame sufficiente la liquidazione del 5%; nessuna immobilizzazione di risorse è infatti ipotizzabile in una situazione come quella di cui trattasi, atteso che nessuna incertezza vi è stata, fin dal momento della pronuncia cautelare di questa sezione (27.9.2010) sul fatto che i lavori sarebbero stati eseguiti dalla controinteressata, atteso che l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati venne, come si è esposto supra, al paragrafo 1, respinta.
Quanto al danno curriculare, il collegio ritiene di attenersi al criterio, già altre volte seguito, di riconoscere, in ordine a tale voce di danno, la spettanza di una percentuale non già dell'importo dell'appalto, bensì di una percentuale della somma già liquidata a titolo di lucro cessante, in misura destinata a variare in considerazione dell'importanza dell'appalto in questione: C. S., VI, 21.5.2009, n. 3144; Tar Lazio Roma, III, 2.2.2011, n. 974; Tar Catania, IV, n. 1279/2011; orbene, nel caso in esame tale percentuale può essere equitativamente individuata nella misura del 3% della somma liquidata a titolo di lucro cessante.

Nulla, infine, è dovuto per le spese sostenute in sede di partecipazione, in quanto la partecipazione alla gara, con gli esborsi che tale partecipazione sono connessi, costituisce il presupposto per il riconoscimento del danno da perdita di chance; pertanto, laddove tale voce di danno venga riconosciuta, non vi è spazio per il risarcimento dei costi di partecipazione (cfr.: Tar Cagliari, I, 21.8.2012, n. 778; Tar Lazio, III, 27.6.2012, n. 5920; C.S., Sez. VI, 18.3.11, n. 1681).


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 2788 del  6 dicembre  2012 pronunciata dal Tar Sicilia,Catania

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