La questione da decidere concerne l’individuazione dei casi in cui la stazione appaltante può legittimamente disporre l’incamera-mento della cauzione provvisoria prestata da impresa partecipante a gara d’appalto e risultata aggiudicataria.
Come è noto, la cauzione provvisoria assolve la sua funzione di garanzia del mantenimento dell’offerta in un duplice senso.
Da un lato infatti la garanzia presidia la serietà dell’offerta e il mantenimento di questa da parte di tutti partecipanti alla gara fino al momento dell’aggiudicazione; dall’altro garantisce la stipula del contratto da parte dell’offerente/aggiudicatario.
In questo senso è stato infatti affermato che la cauzione provvisoria oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti (Ap. n. 8 del 2005).
L’incameramento della cauzione provvisoria è contemplato dal codice dei contratti e dalla normativa applicabile nella Regione Siciliana in due distinti casi.
In primo luogo (art. 48 comma 1 codice nonchè art. 10 comma 1-quater legge n. 109 del 1994 nel testo vigente in Sicilia) allorchè in sede di controllo a campione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (c.d. requisiti speciali) il concorrente non confermi o non comprovi quanto dichiarato all’atto dell’offerta.
Per altro verso (art. 75 comma 6 codice nonchè art. 30 comma 1 legge n. 109 del 1994) allorchè il contratto non viene sottoscritto per fatto dell’aggiudicatario.
a cura di Sonia Lazzini
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