lunedì 10 dicembre 2012

la verifica di congruità rup deve essere giudicata legittima e soddisfacente

in mancanza di una commissione nominata a tale scopo, è il responsabile unico del procedimento a dover condurre la valutazione di congruità delle offerte sospette di anomalia, restando altresì salva la facoltà della stazione appaltante di demandare tale compito alla commissione giudicatrice eventualmente istituita, ai sensi dell’art. 84 del Codice, per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

In altri termini, dall’art. 88, comma 1-bis, del Codice deve farsi discendere la più ampia discrezionalità per l’Amministrazione in merito alla conduzione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, che può essere indifferentemente rimesso al responsabile unico del procedimento o ad un organo collegiale

Nella vicenda in esame, la verifica di congruità svolta dal responsabile del procedimento deve essere giudicata soddisfacente e resta immune dalle censure dedotte, alla luce delle giustificazioni fornite da CONTROINTERESSATA sia per iscritto che in sede di audizione, secondo quanto è dato desumere dalla produzione difensiva di Ferrotramviaria s.p.a. (doc. 9, depositato il 6 febbraio 2012) e di CONTROINTERESSATA (doc. 13 – 21, depositati il 6 febbraio 2012).

Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento interpretativo secondo il quale, specialmente dopo la modifica apportata all’art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006 dall’art. 4-quater del d.l. n. 78 del 2009, resta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione dell’organo deputato ad esaminare le giustificazioni in ordine alle offerte sospette di anomalia: è cioè consentito dal Codice che la competenza spetti alla commissione giudicatrice, ovvero che si nomini un’apposita commissione di valutazione, ovvero che si decida di rimettere l’esame dell’anomalia al giudizio tecnico del responsabile unico del procedimento (si veda, tra molte, Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012 n. 1467; Id., sez. VI, 13 dicembre 2011 n. 6531; TAR Lazio, sez. III-bis, 21 gennaio 2011 n. 643; TAR Campania, Napoli, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 20634).
La conclusione, oltre ad essere avvalorata dal disposto dell’art. 121 del d.P.R. n. 207 del 2010 (che, tuttavia, non è direttamente applicabile ratione temporis alla gara qui controversa), poggia sulla formulazione testuale dell’art. 88, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, ai cui sensi la stazione appaltante “… ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte”.


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 2075 del  6 dicembre  2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

Nessun commento:

Posta un commento