venerdì 7 dicembre 2012

Anche nelle concessioni va applicato il principio della tassatività delle cause di esclusione

anche alle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di una concessione di servizio pubblico deve ritenersi applicabile il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici

la tassatività delle ipotesi di esclusione, infatti, assurge ormai a principio generale relativo ai contratti pubblici e costituisce specificazione del principio di proporzionalità, talché la sua estensione alla materia delle concessioni di pubblico servizio trova esplicito fondamento nel terzo comma dell’art. 30 del Codice;
- diversamente opinando, si perverrebbe ad un’ingiustificata divaricazione del regime da seguire nella gare per l’affidamento di appalti ed in quelle per l’affidamento di concessioni di servizi, non essendo peraltro sempre netto il confine tra le due categorie;

- l’esclusione e la presupposta clausola della lex specialis di gara (ritualmente impugnata) sono illegittime, per violazione dell’art. 46, comma 1-bis), del Codice, giacché la presentazione della certificazione di qualità, in originale o in copia autentica, costituisce un adempimento formale non essenziale e non previsto da alcuna norma di legge o regolamento;
- avendo la ricorrente dichiarato di possedere detta certificazione, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentirle di integrare la documentazione allegata all’offerta, ai sensi dell’art. 46, primo comma, del Codice;
- il precedente di questa Sezione (TAR Puglia, Bari, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 371), richiamato dalla stazione appaltante per giustificare il provvedimento di esclusione, attiene invero ad un procedimento di gara svoltosi anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 70 del 2011, rispetto al quale la comminatoria di esclusione contenuta nel bando neppure era stata impugnata e dunque non era sindacabile la sua legittimità;
- nella controversia in esame la mera mancanza della certificazione di qualità aziendale in originale o in copia autentica non ha determinato, in concreto, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, né può ravvisarsi nell’offerta il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali richiesti dalla legge o dal regolamento (restando salva, naturalmente, la necessità che la stazione appaltante acquisisca, in sede di comprova, l’originale o la copia autentica della certificazione stessa);

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 1907 del  9 novembre   2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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