giovedì 20 dicembre 2012

la stazione appaltante non deve rinunciare ad adeguati standards di esecuzione dell'appalto

E’ indubbio infatti che, in generale e nella fattispecie, vada garantita, anche nel caso di positiva valutazione di congruità dell'offerta, la possibilità da parte dei soggetti interessati di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dalla stazione appaltante e che l'Amministrazione accerti comunque, pur versandosi in attività amministrativa di carattere tecnico, l'attendibilità o meno dell'offerta nel suo complesso e se, quindi, dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto.

Occorre invero contemperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva con quello dell'Amministrazione ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standards adeguati alle previsioni concorsuali e quindi contrattuali.
Infatti la finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'Amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano prestato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché quest’ultima possa rimanere sul mercato.

Nel caso di specie la determinazione di convenienza e di congruità dell'offerta , alla luce delle circostanze suesposte, non consentiva l’omissione di un minimum di motivazione occorrendo far richiamo almeno agli elementi forniti dal concorrente, sempre che questi fossero completi ed esaustivi, come non risulta peraltro agli atti.
Si soggiunge che anche in questo caso sovvengono l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi e la tutela della par condicio dei concorrenti. Al riguardo è pressoché concorde la giurisprudenza (da ultimo, III n.1465 e 2073/2012) e la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n.6 dell'8 luglio 2009).



a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 6442 del  14 dicembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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