mercoledì 27 aprile 2011

Il bando costituisce la lex specialis della gara

Il bando vincola in modo inderogabile tutti i soggetti interessati – p.a. appaltante e concorrenti,

 a nulla rilevando la tesi esposta dalla commissione di gara ed incentrata sul ripetuto favor partecipationis,

 poiché la lettera in parola aveva voluto tutelare la garanzia della provenienza di tutta la documentazione, richiedendo la sottoscrizione autenticata ovvero la semplice sottoscrizione con allegata la copia di un valido ed efficace documento di identità: prescrizione simile a quella prevista per le autocertificazioni e posta a garanzia della par condicio circa la sicura provenienza dell’offerta, principio di carattere generale e non recessivo, in base alle specifiche ed inequivocabili statuizioni degli atti d’indizione della gara stessa (peraltro, nella specie, non del tutto rispettate neppure dalla controinteressata, quanto a certificato della C.c.i.a.a., referenze bancarie, polizza fideiussoria, bilanci, autorizzazione ministeriale e s.o.a.: tutte circostanze, comunque, non esplicitamente né specificamente sanzionate a pena di esclusione, donde la loro più ampia tollerabilità).

Tratto dalla decisione numero 2476 del 27 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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