giovedì 20 dicembre 2012

ove sussistano seri dubbi di anomalia, la verifica va sempre effettuata

Orbene, occorre innanzituto evidenziare che l'art. 27 del codice dei contratti pubblici, rammentato anche dal T.A.R., obbliga comunque al rispetto, anche per l'affidamento dei servizi asseritamente “esclusi”, dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Nella fattispecie l'Amministrazione ha recepito acriticamente la nota n. 26922 del 24 aprile 2012 del Dipartimento giuridico e risorse umane, che ha ritenuto di non compiere valutazioni di congruità dell'offerta della Controinteressata data l'ampia convenienza per l'Azienda, aggiungendo, a supporto della citata deliberazione n. 398/2012, la non obbligatorietà del subprocedimento della verifica dell'anomalia dell'offerta in considerazione del numero dei concorrenti.
Ciò stante, emerge palesemente come la determinazione di non procedere alla verifica del rilevante ribasso offerto sia suffragata esclusivamente dalla mera affermazione della convenienza e dalla constatazione del numero dei concorrenti, e cioè da elementi, ad avviso del Collegio, inidonei di per sé a motivare la determinazione stessa ove non supportata per l’appunto da approfondimenti e specifiche valutazioni in ordine agli specifici elementi dell’offerta medesima.
Invero, a prescindere dagli orientamenti della giurisprudenza in tema di sindacabilità dell'esito positivo o negativo della verifica, è indubbio che la verifica dell'anomalia si imponga laddove gli elementi dell'offerta e l'entità del ribasso complessivo non trovino adeguata giustificazione negli atti e presentino profili oggettivi e evidenti o comunque seri dubbi di anomalia, come prevede l’art. 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici, in attuazione dei sopra richiamati principi generali di efficacia, imparzialità e parità di trattamento e, comunque, nell’ottica costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa. .
Nella fattispecie concreta l'offerta, proprio per l'entità del ribasso e del numero dei concorrenti, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione, in relazione alla delicatezza e complessità del servizio, a procedere alla verifica di non anomalia del ribasso ovvero a esplicitare le peculiari ragioni di non procedere alla verifica stessa.
In tale contesto il Collegio ritiene che tale analisi non possa che essere effettuata dalla stazione appaltante, non surrogabile sul punto da altre valutazioni operate in sede giudiziale. Comunque, ad ogni buon conto, occorre evidenziare che il Collegio non condivide neanche le valutazioni effettuate sul punto dal T.A.R.



a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 6442 del  14 dicembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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