la previsione della legge di gara di varianti migliorative, ex art. 76 codice dei contratti pubblici, consente all’amministrazione, in caso di appalto aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di esercitare valutazioni tecniche discrezionali, ad essa riservate in via esclusiva, per la miglior cura dell’interesse pubblico;
la discrezionalità è più ampia se a base di gara è collocato – come nel caso di specie - un progetto preliminare;
le scelte discrezionali incontrano il limite (ed in tale esclusivo ambito possono essere sindacate dal giudice amministrativo), dell’abnormità, della non alterazione dell’oggetto del contratto e delle eventuali prescrizioni dettate dalla stazione appaltante; tali limiti ictu oculi non sono stati superati nel caso di specie.
Rileva, infine, il collegio che il comma 4 dell’art. 37, codice dei contratti (nel testo ratione temporis vigente), è inapplicabile al caso di specie disciplinando gli appalti di forniture e servizi; inconferente è il richiamo al comma 5 del medesimo articolo che disciplina la responsabilità delle imprese raggruppate; la paventata impossibilità, per le società mandanti, di realizzare opere per la categoria OS13 si rileva una mera inammissibile congettura, ben potendo le stesse realizzare lavori per la categoria prevalente posseduta (OG3); parimenti generica è la riproduzione – nel corpo della doglianza in esame – di un brano di una sentenza di questa sezione (n. 6458 del 2009) senza che vengano mosse puntuali critiche al provvedimento impugnato in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 40, co.1, lett. c) nel testo ratione temporis vigente; come già evidenziato al precedente punto 8, è inammissibile la deduzione, per la prima volta in sede di appello, della violazione del comma 13 dell’art. 37 cit
a cura di Sonia Lazzini
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