sabato 25 giugno 2011

La carenza degli elementi essenziali dell’offerta rende la stessa inammissibile

la richiesta di chiarimenti o integrazioni possa servire a completare l’offerta che sia carente di elementi essenziali o accessori, perché si violerebbe la par condicio tra i concorrenti se con l’integrazione e/o chiarimento si rendesse ammissibile un’offerta che sarebbe altrimenti inammissibile o anche solo si rendesse l’offerta degna di maggior punteggio in virtù dell’integrazione

Pertanto, sotto il profilo dell’esattezza della decisione del TAR in primo grado, il Collegio ritiene che vadano confermate in toto le relative statuizioni, con l’unica rilevante eccezione, come già detto, della questione concernete la reperibilità, questione, tuttavia, che non è in grado di incidere sotto il profilo sostanziale poiché le altre carenze riscontrate nell’offerta circa elementi essenziali mancanti, individuati dal TAR e, come detto, riscontrate anche da questo Collegio, comportano indiscutibilmente l’annullamento dell’aggiudicazione, così come disposto in primo grado.

Di Sonia Lazzini


Come è noto, infatti, la giurisprudenza di questo Consiglio, che si è occupata della carenza degli elementi essenziali dell’offerta soprattutto sotto il profilo dell’inammissibilità di integrazioni postume, ha asserito definitivamente che l’assenza di elementi essenziali rende inammissibile l'offerta in quanto difforme a quanto richiesto dall’Amministrazione (cfr., di recente, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577). (passaggio tratto dalla decisione numero 3670 del 20 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato)



<< L’art. 46, del Codice dei contratti pubblici, nel configurare il potere-dovere di soccorso della stazione appaltante nei confronti dei concorrenti, dispone che le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tale possibilità di richiesta di integrazioni o chiarimenti è peraltro sancita nei limiti previsti dai precedenti articoli da 38 a 45, che riguardano i requisiti di partecipazione e di qualificazione, ossia i requisiti soggettivi del concorrente.
Si pone pertanto la questione se la stazione appaltante abbia o meno il potere di chiedere chiarimenti in relazione alle offerte, senza con ciò violare la par condicio, nella fase di valutazione delle offerte medesime.
Va senz’altro escluso che la richiesta di chiarimenti o integrazioni possa servire a completare l’offerta che sia carente di elementi essenziali o accessori, perché si violerebbe la par condicio tra i concorrenti se con l’integrazione e/o chiarimento si rendesse ammissibile un’offerta che sarebbe altrimenti inammissibile o anche solo si rendesse l’offerta degna di maggior punteggio in virtù dell’integrazione.>>

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