nei confronti della ricorrente sono state emesse tre cartelle esattoriali, ciascuna per importi che superano la soglia di rilevanza ex art. 38 comma 2 del Dlgs. 163/2006 (€ 10.000). Si tratta quindi di inadempimenti gravi per definizione legislativa e come tali rientranti in astratto nell’ipotesi di esclusione per irregolarità tributaria di cui all’art. 38 comma 1-g del Dlgs. 163/2006;
(b) l’altra condizione perché si applichi l’esclusione è che la violazione degli obblighi tributari sia accertata in via definitiva. In proposito si osserva che l’inserimento nei ruoli e l’emissione delle cartelle esattoriali sono operazioni della fase di riscossione a monte delle quali si colloca l’accertamento del debito da parte dell’amministrazione dotata di potere impositivo. Per evitare che tale accertamento diventi definitivo è necessaria impugnazione degli atti di contestazione o di accertamento che precedono le cartelle esattoriali, e in seguito l’impugnazione delle cartelle stesse per vizi propri o in via derivata. Di tali impugnazioni la ricorrente non ha però fornito alcuna dimostrazione. Può quindi ritenersi sussistente anche l’accertamento definitivo dei debiti tributari;
(c) tuttavia nel caso in esame l'agente della riscossione ha concesso la dilazione del pagamento (rateazione) per temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente ai sensi dell’art 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (v. anche l’art. 26 del Dlgs. 26 febbraio 1999 n. 46, nonché l’art. 2 comma 20 del DL 29 dicembre 2010 n. 225). In questo modo gli originari debiti tributari sono stati suddivisi rispettivamente in 72-60-72 rate mensili;
(d) occorre sottolineare che la rateizzazione riguarda tutte e tre le cartelle esattoriali nonostante la formula criptica utilizzata dall’Agenzia delle Entrate nelle certificazioni del 2 agosto 2012 e del 21 agosto 2012 a proposito della terza cartella. In realtà il consenso alla rateizzazione del debito tributario oggetto della terza cartella è stato espresso dall'agente della riscossione con nota del 27 giugno 2012 (doc. 24 della ricorrente). Poiché per principio generale l’accordo sulla rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, la quale nel caso specifico scadeva il 25 luglio 2012, era onere della ricorrente provvedere tempestivamente a tale incombente, e in effetti la ricorrente ha eseguito il versamento ancora il 29 giugno 2012, anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara (6 luglio 2012);
(e) la rateizzazione comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, conseguendo un effetto novativo (v. CS Sez. V 18 novembre 2011 n. 6084) non dissimile da quello che si produce in seguito all’accoglimento della domanda di condono (in relazione alla procedura di definizione ex art. 15 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 v. Cass. civ. trib. 5 ottobre 2012 n. 16984). Detto altrimenti, anche se la rateizzazione è concessa non dall’ente che vanta il credito tributario ma dall’agente della riscossione, e anche se si colloca a valle dell’accertamento, il risultato è una nuova obbligazione tributaria caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate;
(f) il carattere novativo della rateizzazione è una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. In questa prospettiva la rateizzazione può essere considerata una misura di sostegno alle imprese. Una recente conferma è rinvenibile nell’art. 1 comma 5 del DL 2 marzo 2012 n. 16, che ha inserito un implicito ma chiaro riferimento alla rateizzazione proprio nell’art. 38 comma 2 del Dlgs. 163/2006 precisando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse “certi, scaduti ed esigibili”. Da questa formula si deduce che la rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella anche l’originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Questi ultimi possono quindi presentarsi alle procedure a evidenza pubblica gravati da un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile, sfuggendo in questo modo alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1-g del Dlgs. 163/2006;
(g) la soluzione appena descritta appare maggiormente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (v. C.Giust. Sez. I 9 febbraio 2006 C-226/04 e C-228/04, La Cascina, punti 31-39-40). In particolare la suddetta giurisprudenza, pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di stabilire entro quale termine gli interessati devono aver effettuato i pagamenti corrispondenti ai loro obblighi tributari per poter essere ammessi alle procedure a evidenza pubblica, ha precisato che vi sono alcune circostanze da cui può legittimamente derivare una regolarizzazione successiva. Tra queste circostanze sono espressamente indicati i ricorsi amministrativi o giurisdizionali, i condoni fiscali, e i concordati diretti alla rateizzazione del debito tributario. La rateizzazione non preceduta da concordato in senso proprio, come quella disposta dall’agente della riscossione, pur non essendo indicata, sembra pacificamente assimilabile alle predette ipotesi di ampliamento della partecipazione alle gare;
(h) in definitiva la ricorrente, avendo perfezionato la rateizzazione di tutte e tre le cartelle esattoriali anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione, non poteva subire l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 38 comma 1-g del Dlgs. 163/2006
a cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento