venerdì 28 dicembre 2012

il procuratore speciale di una società di brokeraggio è soggetto alle dichiarazioni ex art 38

Come questo Consiglio di Stato ha evidenziato (per tutte, sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178), l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell'impresa, siano in grado di trasmettere al soggetto rappresentato la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta.

Pertanto, deve ritenersi sussistente l'obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento di atti decisionali (sul punto, ex multis, Cons. Stato, V, 9 marzo 2010, n. 1373; VI, 24 novembre 2009, n. 7380; V, 26 gennaio 2009 n. 375).

Tali conclusioni persuadono che, nel caso in esame, l’obbligo imposto dall’art. 38, puntualmente richiamato dagli atti di gara, debba essere riferito anche al signor Luigi B_ che nel periodo rilevante era stato procuratore speciale della Alfa s.p.a., munito di poteri di rappresentanza esterna di notevole ampiezza, che gli consentivano di stipulare contratti di appalto relativi a brokeraggio assicurativo e di rappresentare la società presso gli enti, pubblici e privati, anche in sede di gare per l’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo e quindi di impegnare la società nei rapporti con soggetti terzi.


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisone  numero 6374 del  12 dicembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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