Non appare tuttavia possibile ipotizzare l’utilizzo del soccorso procedimentale per consentire ad un concorrente di dimostrare il possesso di un requisito di partecipazione alla gara non posseduto, secondo la domanda presentata nei termini fissati dalla normativa di gara
L’art. 46 del codice dei contratti pubblici prevede che “nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate”.
Viene in tal modo disciplinato, anche con riferimento alle procedure di gara (in generale l’istituto è previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b della legge n. 241 del 1990), il c.d. dovere di soccorso dell’autorità amministrativa che, in luogo di sanzionare ogni e qualsiasi incompletezza o incertezza della documentazione prodotta dai privati, ne consente la correzione e chiarimento su richiesta dell’Amministrazione medesima.
Si tratta, com’è evidente, di istituto assai delicato soprattutto allorquando, come accade con riferimento alle gare competitive, la correzione consentita all’un concorrente rischia di alterare la par condicio tra i partecipanti alla procedura selettiva.
Alla luce di tale rilievo deve esser data della figura procedimentale una lettura attenta e ben delimitata, consentendo le integrazioni e precisazioni su requisiti formali o comunque il chiarimento circa il possesso di requisiti partecipativi cui il ricorrente faccia riferimento.
Non appare tuttavia possibile ipotizzare l’utilizzo del soccorso procedimentale per consentire ad un concorrente di dimostrare il possesso di un requisito di partecipazione alla gara non posseduto, secondo la domanda presentata nei termini fissati dalla normativa di gara. Nella specie la società ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito relativo all’avvenuto svolgimento di servizi identici a quelli messi a gara, neppure attraverso l’avvalimento, e non è ipotizzabile che la stazione appaltante consenta di fornire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la dimostrazione del possesso di quel requisito partecipativo.
sentenza numero 749 del 18 aprile 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
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