martedì 8 maggio 2012

nella Nuova Europa, solo requisiti e garanzie proporzionati, per favorire l'accesso alle PMI

gli Stati membri devono prevedere un regime di sanzioni efficace, proporzionato e dissuasivo da applicare nei casi in cui l’offerente che ha presentato l’offerta migliore non abbia alla fine fornito le necessarie prove documentali.

Fissare criteri di selezione proporzionati

Le direttive comunitarie sugli appalti pubblici confermano esplicitamente la giurisprudenza della Corte di giustizia europea in base alla quale i criteri relativi alle capacità finanziarie ed economiche e alle competenze tecniche devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell'appalto.

Fissare criteri di selezione proporzionati è di importanza vitale per le PMI, poiché le autorità aggiudicatrici che fissano livelli di capacità e di competenza eccessivamente elevati escludono de facto un’alta percentuale di PMI dalla partecipazione alle gare d’appalto.


Esistono numerosi criteri di selezione possibili e diversi documenti che possono essere scelti come prova di conformità a tali criteri.
Occorre decidere quali siano i criteri appropriati per il tipo di acquisto in questione e per il suo valore.

Tutti i criteri di selezione devono essere chiari, non discriminatori e proporzionati all'oggetto del contratto.
In relazione alla capacità tecnica e professionale, l’autorità aggiudicatrice dovrebbe optare per criteri di selezione che le consentano di determinare se l’offerente possiede la capacità richiesta per il contratto in questione, piuttosto che la capacità generale degli offerenti.

Tuttavia, va evitato che questo restringa indebitamente la rosa dei candidati idonei.

Inoltre, i criteri di selezione non dovrebbero essere formulati in modo tale da restringere la concorrenza introducendo requisiti irrilevanti.
Per esempio, un requisito secondo il quale può essere presa in considerazione soltanto l’esperienza acquisita nel settore pubblico sarebbe, come tale, irrilevante e limiterebbe la concorrenza.

A  cura di Sonia Lazzini

Tratto dal


DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

CODICE EUROPEO DI BUONE PRATICHE PER FACILITARE LACCESSO DELLE PMI AGLI APPALTI PUBBLICI_ Bruxelles, 25.06.2008_SEC(2008) 2193

Richiedere solo garanzie finanziare proporzionate
Garanzie finanziarie sproporzionate richieste dalle autorità aggiudicatrici (per es., garanzie bancarie per la copertura dei rischi connessi alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione di un contratto, compresi quelli che vanno oltre il controllo dell’impresa) costituiscono un ostacolo alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.
Inoltre, bisognerebbe evitare di trattenere in modo ingiustificato e prolungato le risorse (per es., garanzia di partecipazione) degli operatori economici, mentre andrebbe incoraggiata la riduzione delle garanzie finanziarie in base alle prestazioni del contratto.
Inoltre, le autorità aggiudicatici potrebbero richiedere le garanzie finanziarie non in modo automatico, ma sulla base di considerazioni legate alla valutazione dei rischi



ALLEGGERIRE GLI ONERI AMMINISTRATIVI
Le lungaggini burocratiche rappresentano una delle lamentele più frequenti manifestate dalle PMI. Pertanto, visto che normalmente le PMI non possiedono capacità amministrative sviluppate e specializzate, è essenziale mantenere al minimo i requisiti amministrativi. In tal senso, è possibile tener conto delle considerazioni che si illustrano di seguito.
Le direttive sugli appalti pubblici prevedono che i contratti siano aggiudicati dopo che le autorità aggiudicatrici hanno verificato l’adeguatezza degli operatori economici sulla base della situazione personale dei candidati o degli offerenti, della loro idoneità a svolgere l’attività professionale in questione, nonché delle loro capacità tecniche o professionali.
In particolare, le direttive sugli appalti pubblici elencano una serie di casi nei quali le autorità aggiudicatrici sono tenute a escludere candidati e offerenti che siano stati condannati con sentenza definitiva, come pure a consentire agli Stati membri, entro certi limiti, di escludere dalla partecipazione gli operatori economici che rientrino in un’altra serie di situazioni.
Riguardo alla verifica dell’idoneità dei candidati e degli offerenti di svolgere l’attività professionale in questione, nonché all’esame delle loro competenze tecniche o professionali, le direttive hanno altresì fissato limiti entro i quali effettuare tali verifiche.
Ad ogni modo, le direttive sugli appalti pubblici lasciano liberi gli Stati membri di specificare, in conformità alle normative nazionali, le condizioni di attuazione dei suddetti controlli per l’esclusione e l’idoneità. In particolare, spetta agli Stati membri precisare le prove documentali che i candidati e gli offerenti devono presentare nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, inclusi i dettagli sulle modalità e i tempi di presentazione delle prove documentali alle autorità aggiudicatrici prima dell’aggiudicazione dell’appalto.

Per esempio, ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, gli Stati membri possono garantire che il contratto sia aggiudicato soltanto a un offerente idoneo nel seguente modo: per tutte le prove documentali in questione o per una parte di esse, i candidati o gli offerenti possono essere invitati a dichiarare sul proprio onore di soddisfare ogni singola condizione richiesta per l’idoneità dei candidati od offerenti; a quel punto spetterebbe soltanto all’offerente che ha presentato la migliore offerta presentare tutti i certificati originali richiesti entro un determinato termine.
Tuttavia, affinché tale sistema sia conforme all’obiettivo stabilito dalle direttive sugli appalti pubblici – ovvero affinché il contratto sia aggiudicato soltanto a un offerente idoneo – gli Stati membri devono adottare un sistema di sanzioni efficace, proporzionato e dissuasivo per quei casi in cui l’offerente che ha presentato la migliore offerta non riesca poi a presentare tutte le prove documentali richieste entro i termini oppure, caso ancora peggiore, quando l’offerente non soddisfi una o più delle condizioni richieste ai candidati o offerenti idonei.

Ad ogni modo, se l’offerente che ha presentato la migliore offerta non presenta le relative prove documentali, l’appalto non gli viene aggiudicato, ma potrebbe essere aggiudicato al secondo miglior offerente, se quest’ultima possibilità è stata specificata nei documenti di gara.

Tuttavia, nei casi in cui le autorità aggiudicatrici decidano di limitare il numero dei candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a condurre un dialogo competitivo - come è loro consentito fare nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con la pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo -, tali autorità devono garantire che sia disponibile un numero minimo di candidati idonei, a norma delle disposizioni pertinenti delle direttive.
In altre parole, le autorità aggiudicatrici non possono invitare alla presentazione di offerte, avviare procedure negoziate o condurre un dialogo competitivo prima di aver selezionato il numero minimo di candidati idonei previsto dalle direttive. In effetti, tali specifiche disposizioni delle direttive UE sono state introdotte allo scopo di garantire una concorrenza reale in tali circostanze tra un numero sufficiente di candidati idonei.
Inoltre, può essere utile consentire alle autorità aggiudicatrici di dispensare i candidati e gli offerenti dall’obbligo di presentare una parte o tutte le prove documentali richieste se tali prove sono già state presentate di recente in occasione di un’altra gara d’appalto e a condizione che tali documenti siano stati rilasciati entro un termine ragionevole e siano ancora validi.

In tali casi, il candidato, offerente o richiedente in questione potrebbe essere invitato a dichiarare sul proprio onore che le prove documentali sono già state presentate in una precedente procedura d’appalto – da specificare – e a confermare che la situazione è rimasta immutata.

Anche in questo caso, gli Stati membri devono prevedere un regime di sanzioni efficace, proporzionato e dissuasivo da applicare nei casi in cui l’offerente che ha presentato l’offerta migliore non abbia alla fine fornito le necessarie prove documentali.


Inoltre, moduli e certificazioni standardizzati concisi e semplici possono sicuramente aiutare le PMI a fornire le informazioni pertinenti alle autorità aggiudicatrici entro i termini.

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