l’art. 30, primo comma, del D.Lgs. n. 163/2006 esclude l’applicabilità generalizzata del Codice alle concessioni di servizi, tra le quali rientra sicuramente quella per la gestione del servizio comunale dei parcheggi
si osserva che la documentazione amministrativa versata agli atti di gara dalla società controinteressata - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - non difetta della certificazione Iso 9000. L’Amministrazione resistente ha, infatti, provato che il documento della certificazione di qualità era ben presente nella busta di documentazione della società controinteressata, per modo che essa ha potuto beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria, a tenore della norma di cui all’art. 75 comma settimo del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.).
Per quel che concerne la dedotta censura della mancata produzione del documento di regolarità contributiva (d.u.r.c.), si rileva quanto segue. L’art. 4 lett. A5) del disciplinare di gara prescrive che l’impresa concorrente debba far pervenire, nel plico A) della documentazione, il documento attestante la regolarità contributiva dell’impresa concorrente (d.u.r.c.). Orbene, la ditta controinteressata ha allegato alla documentazione non già il d.u.r.c., ma copia della richiesta telematica avanzata a I.n.a.i.l. e I.n.p.s., in data 24.8.2011, per ottenere il d.u.r.c. medesimo, con la contestuale attribuzione di un codice identificativo della pratica (c.i.p.) da parte degli Istituti certificanti. In sede di udienza pubblica, la ditta controinteressata ha poi dichiarato di aver depositato, sia pure in un momento successivo, il detto documento. Non si può addebitare alcunché all’impresa concorrente, se la mancata produzione del d.u.r.c. sia dipesa dal ritardo nella consegna a essa del documento da parte dell’I.n.a.i.l. di Foligno e ciò per quattro ordini di ragioni: 1)in primo luogo, perché il termine per il deposito della documentazione di gara è sempre perentorio, fuorché nel caso in cui vi sia un oggettivo impedimento alla produzione della documentazione, per indisponibilità addebitabile al ritardo di una pubblica Amministrazione (cfr.: Cons. Stato IV, 16.2.2012 n. 810); 2)in secondo luogo, perché l’art. 16 bis, comma decimo, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (conv. nella legge 28 gennaio 2009 n. 2) ha introdotto l’obbligo delle stazioni appaltanti di acquisire di ufficio il d.u.r.c.; 3)in terzo luogo, perché l'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), come modificato dalla legge n. 106/2011, prevede la nullità delle clausole di bando comportanti cause di esclusione dalla gara di concorrenti, che non trovino specifico riscontro in prescrizioni dettate dalla normativa di rango primario e il principio di favore contenuto in tale norma può essere legittimamente esteso alle procedure di concessione di servizi, anche in considerazione del citato art. 16 bis del D.L. n. 185/2008 (cfr.: T.a.r. Campania Napoli I, 12.6.2012 n. 2751); 4)infine, perché la ditta controinteressata ha comunque reso una dichiarazione, ai sensi del citato art. 38, attestando, tra l’altro, di <<non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali o assistenziali, secondo la legge italiana o dello Stato in cui sonostabiliti>> e tale dichiarazione può essere considerata sostitutiva del d.u.r.c., almeno in via temporanea e fino al deposito del detto documento in originale o in copia autenticata.
a cura di Sonia Lazzini
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