venerdì 7 dicembre 2012

una cauzione insufficiente non è piu' causa di esclusione

anche per le concessioni e’infondato un motivo di ricorso avverso l’integrazione della cauzione provvisoria avvenuta in sede di gara da parte della società contro interessata, tale comportomento non costituitsce un’illegittima integrazione postuma dell’offerta presentata.

Si deve, infatti, osservare al riguardo che la presentazione di una cauzione provvisoria d’importo deficitario non rientra tra le cause di esclusione contemplate all’art. 46, comma 1 bis, del d. lgs. 16372006, e pertanto laddove la cauzione sia incompleta ma non assente, il concorrente dev’essere invitato ad integrarla (cfr, ex multis, Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493).

Conseguentemente, non può che ritenersi legittima la decisione della Commissione giudicatrice di riammettere in gara l’offerta presentata dalla società contro interessata, la quale abbia tempestivamente provveduto a integrare la propria polizza fideiussoria (cfr., pag. 2 del verbale di gara del 7 giugno 2012).
10. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere respinto.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 1376 del  14  novembre   2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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