venerdì 9 novembre 2012

ritorno al passato_legittima esclusione per cauzione dimezzata in assenza di qualità

è legittima l’esclusione del partecipante alla gara che non produca la prova del possesso della certificazione ISO 9001 a supporto del dimezzamento della cauzione provvisoria prestata, atteso che la produzione della certificazione attestante il possesso della certificazione di qualità costituisce il presupposto per il godimento del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria.

Né la commissione di gara avrebbe potuto ammettere un’integrazione documentale successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, pena la violazione da parte della stessa del principio della par condicio fra i concorrenti

Nelle gare d'appalto, infatti, la garanzia del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, di cui deve essere corredata l'offerta a norma dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 è strettamente connessa all'inderogabilità e vincolatività della disposizione normativa, correlata alla tutela dell'interesse dell'amministrazione appaltante cui è preordinata, garantendo la serietà dell'offerta e costituendo una forma di liquidazione anticipata e forfetaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente; in quanto tale, la cauzione provvisoria costituisce parte integrante dell’offerta e non elemento di corredo della stessa che la stazione appaltante possa liberamente richiedere e non è, dunque, modificabile a discrezione del concorrente o della stazione appaltante nel suo importo, salvo che non venga idoneamente offerta la prova del possesso della certificazione di qualità, come previsto dal disposto letterale della disposizione normativa succitata

Dal disposto letterale dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiamato dalla lex specialis di gara unitamente all’art. 113, si ricava che “l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”.
Per fruire della possibilità di dimezzamento della cauzione provvisoria, dunque, è onere del partecipante alla procedura concorsuale allegare la documentazione che comprovi il possesso della certificazione di qualità, presupposto per il godimento del beneficio del dimezzamento.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 2571 del 23 ottobre  2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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