Nella fattispecie in esame, gli asseriti motivi che l’amministrazione appaltante ha posto a fondamento dei propri provvedimenti di autotutela (revoca della gara già bandita e completamente espletatasi fino all’aggiudicazione provvisoria) non sono tuttavia idonei a giustificarli.
Infatti l’asserita illogicità dei criteri di attribuzione del punteggio alle offerte in gara ed in particolare la prevalenza accordata all’offerta tecnica piuttosto che a quella economica e la mancata previsione quanto all’attribuzione dei punteggi all’offerta economica di un sistema di interpolazione lineare, idoneo - in tesi - a consentire una migliore graduazione del punteggio alle singole offerte in gara, non costituiscono affatto delle sopravvenienze di fatto, né integrano una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico esistente al momento dell’indizione della gara ovvero una sopravvenuta ragione di interesse pubblico, atteggiandosi piuttosto come il frutto di un giudizio politico – amministrativo decisamente critico sulle scelte precedentemente operate dalla stessa amministrazione sulle più adeguate modalità di individuazione del criterio di selezione dell’offerte.
Invero, ciò che in definitiva è stato accertato dall’istruttoria svolta dall’amministrazione, dopo il completo espletamento della gara, è soltanto che l’utilizzazione di criteri per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa diversi da quelli previsti nella lex specialis (criteri che avessero maggiormente premiato l’elemento economico dell’offerta anche ai soli fini dell’attribuzione del punteggio alle singole offerte in gara) avrebbe consentito un maggiore incasso per le finanze comunali: sennonché, indipendentemente da ogni questione sulla correttezza e plausibilità di tale convincimento dell’amministrazione (profilo che evidentemente sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo), non può negarsi che esso non concerne affatto la scelta amministrativa di fondo quale quella di appaltare o meno il servizio di energia (ovvero la sua durata, quinquennale o meno), ma si sostanzia in una riflessione critica sul diverso (e asseritamente più conveniente) uso che la stessa amministrazione avrebbe potuto fare nella scelta dei criteri e delle modalità di individuazione dell’offerta più vantaggiosa.
Non si è pertanto in presenza, come correttamente rilevato dai primi giudici, di alcuna delle ipotesi in relazione alle quali può legittimamente utilizzarsi il potere di revoca del provvedimento amministrativo, tanto più se si tiene conto che i criteri di scelta indicati nella lex specialis non risultano essere macroscopicamente illogici o viziati (in tal senso non essendovi neppure alcun indizio) ed il giudizio di inopportunità, peraltro successivo all’espletamento dalla gara, è frutto di valutazioni intrinsecamente soggettive della stazione appaltante, prive di qualsiasi valenza o riscontri obiettivi e pertanto neppure evidentemente e facilmente riconoscibili dai concorrenti e dall’aggiudicataria (provvisoria), il che determina, sotto altro concorrente profilo, la sussistenza del legittimo affidamento sulla correttezza e legittimità della gara in presenza del quale non poteva comunque procedersi all’annullamento della gara; sotto tale ultimo profilo, peraltro, deve ribadirsi che né prima della procedura di gara, né nel corso del suo espletamento e neppure in sede di aggiudicazione provvisoria l’amministrazione appaltante ha mai esplicitato rilievi o riserve sulla lex specialis da essa stessa fissata.
E’ appena il caso di sottolineare, per completezza espositiva, che la giurisprudenza ha più volte rilevato che, quantunque l’aggiudicazione provvisoria non generi alcun affidamento qualificato, risultando esposta a revisioni che possono condurre al suo annullamento in autotutela, quest’ultimo provvedimento deve essere congruamente motivato (C.d.S., sez. V, 27 aprile 2011, n. 2479) con la precisa indicazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano la lesione dell’impresa (provvisoriamente) aggiudicataria in ragione del legittimo affidamento creatosi (C.d.S., sez. VI, 4 dicembre 2006, n. 7102), laddove nel caso di specie, come si è accennato, tali presupposti legittimanti non ricorrono.
a cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento