venerdì 23 novembre 2012

Non vi è prova su eventuali spese subite per predisporre i mezzi necessari per eseguire l’appalto

Al fine di una condanna di Grandi Stazioni al risarcimento del danno occorre tuttavia la prova del danno stesso, ed è onere della parte ricorrente provare il danno subito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consesso, il principio dell’onere della prova si espande in pieno in relazione ai giudizi risarcitori che si svolgono davanti al giudice amministrativo (Cons. St., sez. V, 13 giugno 2008 n. 2967; Cons. St., sez. VI, 22 agosto 2006 n. 4932; Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2006 n. 835; Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2006 n. 112; Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2004 n. 5500, in CdS 2004, I, 1654).
Trattandosi infatti di prove che sono nella disponibilità della parte privata, e non di quella pubblica, non può supplire il soccorso istruttorio del giudice.
Peraltro in appello non sono ammesse prove nuove che la parte poteva produrre in primo grado.
Sia nel ricorso di primo grado che di appello la parte ha fatto riserva di provare in corso di causa il danno subito.
Tale prova non è stata specificamente fornita nel giudizio.
Il Collegio può ritenere fornito un principio di prova solo in ordine alle spese certe che la parte ha incontrato, e che sono quelle fatte per fornire a Grandi Stazioni s.p.a. la documentazione da essa richiesta.
Vi sono infatti scambi epistolari tra le parti, da cui si evince con certezza quali sono i documenti richiesti e forniti.
Non vi è invece nemmeno un principio di prova, quanto a eventuali spese subite per predisporre i mezzi necessari per eseguire l’appalto. Tali spese, infatti, vengono affermate genericamente nel carteggio stragiudiziale tra le parti, ma non vi sono atti da cui si evincano le spese in questione, e nemmeno atti da cui possa evincersi quali sarebbero i mezzi predisposti per eseguire l’appalto.
Si può ritenere pertanto provato, quanto all’an, unicamente il danno della parte privata quanto alle spese sostenute per fornire a Grandi Stazioni i documenti richiesti.
Per la quantificazione di tale danno, in difetto di documentazione prodotta in giudizio, il Collegio ritiene di utilizzare lo speciale procedimento delineato dall’art. 34, comma 4, c.p.a. (in cui è stato trasfuso, con generalizzazione, l’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 80/1998), a tenore del quale il giudice amministrativo, quando è chiesta una condanna al risarcimento dei danni, può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine.
In tale speciale procedimento, il giudice si limita ad una condanna in ordine all’an, mentre per quanto riguarda il quantum si limita a stabilire i criteri a cui la pubblica amministrazione deve attenersi per formulare una proposta di risarcimento del danno al soggetto leso.
Pertanto il Collegio, affermata la responsabilità precontrattuale di Grandi Stazioni, la condanna al risarcimento del danno da determinarsi con i seguenti criteri:
- parte appellante fornirà a Grandi Stazioni la documentazione probatoria delle spese sostenute per produrre i documenti richiesti da Grandi Stazioni e ad essa effettivamente forniti;
- dalla data in cui tale documentazione perverrà a Grandi Stazioni, quest’ultima avrà un termine di sessanta giorni per proporre a controparte il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, da quantificarsi alla luce dei documenti probatori forniti da controparte;
- se parte appellante accetterà la proposta, dalla data dell’accettazione decorreranno, per Grandi Stazioni, sessanta giorni per procedere al pagamento.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 5747 del  14 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento