innanzitutto occorre sottolineare le finalità a cui assolve la cauzione provvisoria: da un lato di garantire la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto, dall'altro, di assicurare l'affidabilità e la serietà dell'offerta presentata;
in secondo luogo va precisato (v. Adunanza Plenaria 4 maggio 2012 n. 8) che “ [..]alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905; sez. V, 12 febbraio 2007, n. 554; sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5792) [..]
- la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall'art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all'art. 38 citato;
- la segnalazione all'Autorità va fatta non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di accertamento negativo sul possesso dei requisiti di ordine generale.”;
Orbene, nella fattispecie, se si tiene conto delle specifiche condizioni poste del capitolato di gara, della circostanza che Ricorrente - già affidataria del servizio oggetto di gara in virtù di proroghe contrattuali e ordinanze contingibili e urgenti - era l’unica partecipante alla gara, appare evidente che si verte in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, essendo
la mancata sottoscrizione del contratto certamente riconducibile al rifiuto dell’aggiudicataria di riconoscere di competenza dell’Amministrazione i contributi versati dal Conai.
Alla stregua delle suesposte considerazioni va perciò ritenuta la legittimità della determinazione di incamerare la cauzione provvisoria
a cura di Sonia Lazzini
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