la stazione appaltante si è legittimamente determinata ad incamerare la cauzione provvisoria sulla base di un presupposto di fatto correttamente inquadrato nell’ipotesi di rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto
mancata stipula del contratto a causa del contrasto insorto con la stazione appaltante in ordine all’ammontare della cauzione definitiva dovuta ai sensi dell’articolo 113 d.lgs n. 163/2006
a cui sono seguiti l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici per le valutazioni di competenza
A questo riguardo, appare decisivo l’inequivoco tenore letterale della nota in data 12 marzo 2012, nella quale l’odierna appellante, preso atto della volontà della stazione appaltante di non tenere conto del contributo ambientale CONAI per la quantificazione della cauzione definitiva, ha dichiarato di non volere stipulare il contratto, perché divenuto antieconomico a causa della vanificazione di un introito sperato
Degno di menzione è il fatto che nella citata nota la Ricorrente ha anche ammesso di avere erratamente tenuto conto di tale introito in sede di redazione della propria offerta. La circostanza è infatti decisiva nell’apprezzare il corretto operato dell’amministrazione resistente, la quale, essendo pacificamente titolare del diritto di percepire il predetto contributo quale corrispettivo del maggior onere sostenuto per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata (in virtù di quanto previsto dal vigente contratto quadro tra l’ANCI ed il CONAI, stipulato il 23 dicembre 2008), ha condivisibilmente ascritto il mancato in idem consensus sul contratto posto a gara ad un fatto dell’odierna appellante.
In contrario non giova invocare la circostanza che l’offerta, così come formulata, è stata comunque ritenuta congrua dall’amministrazione aggiudicatrice.
Quest’ultima è indubbiamente rimproverabile per non essersi accorta per tempo, e cioè prima di aggiudicare il contratto, dell’incongruenza dell’offerta, ma si tratta una condotta che ha rilievo di mera concausa rispetto all’errore in cui è incorsa dalla Ricorrente ed al quale ricondurre la mancata stipula del contratto.
a cura di Sonia Lazzini
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