mercoledì 31 ottobre 2012

appalto integrato_legittima escussione provvisoria per mancata dimostrazione requisiti progettisti

Il provvedimento del Presidente dell’Autorità portuale ecante l’escussione della polizza fideiussoria della ricorrente, è motivato con la mancata conferma da parte della stessa dei requisiti dichiarati in sede di gara riguardante la professionalità dei soci della Progefer s.a.s., società di professionisti incaricata della progettazione esecutiva,

 venendo così applicati i commi 1 e 2 dell’art. 48 del Codice per i quali, nei confronti dei concorrenti sorteggiati per la relativa verifica prima dell’apertura delle buste ovvero (come avvenuto nella specie) nei confronti dell’aggiudicatario, e del secondo classificato, se non sorteggiati, la mancata prova o conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla gara (sul possesso dei requisiti “di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando”) comporta, con l’esclusione dalla gara, anche l’escussione della cauzione provvisoria.
La questione centrale della controversia consiste perciò nell’accertare se risulti tra quelli “richiesti nel bando” il requisito nella specie non confermato, individuato nel provvedimento n. 437 del 2008 nel fatto che la s.a.s. Progefer, “in quanto società di persone, avrebbe dovuto essere composta esclusivamente da professionisti tecnici, mentre l’unico socio accomandatario non risulta essere iscritto a nessun albo /ordine/collegio professionale”.
Il Collegio ritiene che il detto requisito sia richiesto nel bando, poiché:
- come anche si desume dalle note intercorse tra la stazione appaltante e la ricorrente nel periodo 12 novembre – 2 dicembre 2008, citate più sopra (in atti), il requisito in questione è da riportare alle previsioni dell’art. 90 del Codice, relativo ai requisiti richiesti per i professionisti incaricati in relazione all’affidamento della progettazione di opere.
L’art. 90, pur se non citato espressamente nel bando di gara, vi risulta richiamato ai sensi non soltanto della indicazione di carattere generale ivi esposta [per cui “Per quanto non diversamente stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/99” :punto 12, lett. o); idem nel punto 10, lett. m), del disciplinare di gara], ma, in particolare, poiché nella parte del bando relativa ai requisiti dei progettisti, nel richiedere il possesso quali requisiti “minimi” di quelli di cui al comma 1 dell’art. 66 del d.P.R. n. 554 del 1999, si premette espressamente che “Si applica l’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 163/06” (punto 3.6.).
Il citato art. 53, comma 3, concerne i requisiti che devono possedere i progettisti “Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2” del medesimo articolo 53 che rinvia, per i requisiti richiesti nel bando, a “quanto previsto dal Capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione)…” e perciò, come affermato dal primo giudice, all’art. 90 del Codice che è l’articolo di apertura del citato capo IV.
La ricostruzione operata dal T.a.r. appare corretta, oltre che sulla base del detto rinvio tra le disposizioni risultante nel bando, anche per la sua rilevanza sostanziale rispetto al tipo di prestazione richiesta, poiché, essendo stata indetta la gara per “la progettazione esecutiva e realizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163 del 2006” ed essendo perciò la progettazione componente costitutiva dell’opera da svolgere, è coerente con ciò che tra i requisiti richiesti dalla stazione appaltante vi siano anche quelli previsti per i progettisti ai sensi del citato art. 90.
Pertanto, risulta giustificata, in relazione al caso di specie, la sanzione dell’incameramento della cauzione ai sensi dell’art. 48 del Codice, in quanto conseguente alla mancata conferma del possesso di un requisito richiesto nel bando, e adeguata, perciò, la motivazione del rigetto del relativo motivo di ricorso data nella sentenza impugnata, poiché non apodittica ma direttamente fondata, come più sopra sintetizzato, sulla previa dimostrazione della richiesta nel bando dell’osservanza dell’art. 90 del Codice.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 5482  del 26 ottobre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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