La dichiarazione richiesta ai concorrenti circa la propria “struttura societaria” costituiva un dato meramente conoscitivo, privo di incidenza sui requisiti di qualificazione dei concorrenti e come tale inidoneo, ove mancante, a giustificarne l’esclusione, anche alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis D. Lgs. 163/2006.
In ogni caso, RICORRENTE ha redatto la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione sostitutiva richiesta dalla lex specialis compilando il modulo allegato al disciplinare di gara, il quale non conteneva alcuno spazio destinato alla specifica menzione della struttura societaria del dichiarante.
Secondo principi condivisi dalla Sezione, la circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella legge di gara e nella modulistica ufficiale non può andare in danno del medesimo, dovendo prevalere, a fronte di un’oggettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante e della buona fede che va riconosciuta al concorrente, il principio del favor partecipationis (TAR Piemonte, sez. I, 15 giugno 2012, n. 717; TAR Piemonte, sez. I, 19 aprile 2012, n. 458; TAR Piemonte, sez. I, 9 gennaio 2012, n.5); ed anche se il principio del favor partecipationis alle gara pubbliche ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità alle prescrizioni della legge di gara o al facsimile di offerta da essa stessa approntato, potendo eventuali parziali difformità costituire oggetto di richiesta di integrazione (Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; TAR Toscana, I, n. 2006/2010).
Nel caso di specie, a fronte dell’oggettiva incertezza ingenerata dalla legge di gara, correttamente la commissione ha consentito ad RICORRENTE di integrare l’informazione richiesta, peraltro agevolmente controinteressata 3sibile d’ufficio dalla stessa stazione appaltante attraverso una semplice visura camerale.
La circostanza che RICORRENTE, in sede di dichiarazione integrativa, non abbia dichiarato eventuali partecipazione indirette è priva di rilievo giuridico, sia perché non è provato che RICORRENTE possieda partecipazioni non dichiarate in gara (l’interessata l’ha contestato recisamente e la ricorrente incidentale non ha dimostrato il contrario), sia perché, in ogni caso, si tratterebbe di un’omissione non incidente sui requisiti di qualificazione della concorrente, e quindi inidonea a giustificarne l’esclusione dalla gara.
Il ricorso incidentale va quindi respinto.
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