mercoledì 18 luglio 2012

SPENDING REVIEW 1 e 2_aderire alla Convenzione Consip vuol dire accettare l’intero contenuto del contratto


L'adesione delle amministrazioni pubbliche alle Convenzioni-quadro non integra un'elusione dell'obbligo di individuare il miglior contraente mediante procedure ad evidenza pubblica, poiché nel sistema centralizzato di acquisti il meccanismo del confronto comparativo è assicurato dalla stazione appaltante Consip che gestisce una procedura di gara ed individua il soggetto affidatario, al quale gli altri Enti potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni oggetto dell'impegno negoziale assunto (Tar Brescia, sez. II, 5 novembre 2009, n. 1920).

E’ ben vero che le Aziende sanitarie non sono tra i soggetti obbligati ad aderire alle Convenzioni Consip (Tar Lazio, sez. III, 13 luglio 2004, n. 6917) ma, una volta che decidono di aderirvi, non possono modificarne le condizioni contrattuali. Si tratta di conclusione che risponde ai principi consolidati che regolano l’affidamento di appalti pubblici.

Ed invero, aderire alla Convenzione Consip vuol dire accettare l’intero contenuto del contratto che Consip e l’operatore (o, come nella specie, gli operatori) economico hanno sottoscritto all’esito di una gara pubblica, e ciò soprattutto nel caso di Convenzione multifornitore nel quale, diversamente, si verrebbe ad incidere su assetti tra le parti fotografati con l’accordo.

Ed è proprio il fatto di accettare tutte le condizioni contrattuali (e solo quelle) che rende inutile bandire una nuova gara pubblica.

In altri termini, è Consip che, all’esito della procedura ad evidenza pubblica, ha accertato che l’offerta dell’aggiudicatario (o, come nella specie, dei due aggiudicatari) è economicamente e tecnicamente la più favorevole e che non è anomala. Mutare uno solo degli elementi del contratto (quale, nella specie, l’offerta, accettandone una al ribasso) significa uscire dalla Convenzione Consip e, quindi, perdere il beneficio di affidare un appalto pubblico senza dover esperire una nuova gara, proprio perché tale gara era già stata fatta a monte ed aveva dato come esito l’individuazione di un aggiudicatario che a determinate condizioni si era obbligato a rendere una determinata fornitura.

Qualora, infatti, si aderisse alla diversa impostazione delle parti resistenti si giungerebbe a stravolgere la ratio che sottende l’istituzione della stessa Consip ed il ruolo ad essa affidato dal Ministero dell’Economia quale intermediario, in materia di acquisti di beni e servizi, tra la Pubblica amministrazione e le imprese fornitrici.

a cura di Sonia Lazzini
 sentenza numero 6393 del 13 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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