mercoledì 18 luglio 2012

SPENDING REVIEW 1 e 2_sistema gestito Consip è una convenzione quadro per acquisizione di beni e servizi


Chiarito che la recente novella introdotta dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95 non rileva ai fini della presente decisione non avendo portata interpretativa né retroattiva perché non espressamente previsto,

va ricordato che il sistema centralizzato di acquisto di beni e di servizi per la Pubblica amministrazione, istituito dalla l. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante una società concessionaria appositamente istituita (Consip s.p.a.), si configura quale Convenzione quadro per l'acquisizione di beni e servizi. I singoli contratti di fornitura devono considerarsi conclusi a tutti gli effetti con l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'amministrazione interessata

La presenza di una Convenzione quadro tra Consip e fornitore - destinata a promuovere un numero indeterminato di contratti - rivela l'esistenza di un collegamento negoziale necessario fra i due rapporti, di modo che gli effetti del primo si comunicano anche al conseguente ordinativo richiesto dall'amministrazione contraente.

L'accordo-quadro si qualifica giuridicamente come contratto normativo (Cons.St., sez. II, 26 luglio 1995, n. 1964). Pertanto l'originario contratto programmatico necessita di essere via via attuato mediante ulteriori e distinti accordi negoziali man mano conclusi tra l'amministrazione contraente ed il fornitore. In tale situazione, il Ministero dell'Economia si presenta come amministrazione agente mediante interposizione di altro soggetto a tale scopo espressamente istituito ex lege; tale soggetto adempie all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica (Cons.St., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7261; Tar Napoli, sez. I, 4 novembre 2010, n. 22688).


a cura di Sonia Lazzini
sentenza numero 6393 del 13 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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