lunedì 2 luglio 2012

risulta pertanto violato il principio di rotazione degli affidamenti

Vale in punto di diritto osservare che i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e adeguata pubblicità costituiscono assi portanti del sistema dell’evidenza pubblica, onde la loro applicazione trascende le singole tipologie di evidenza pubblica e si impone in forza dei valori comunitari e nazionali di riferimento (cfr. art. 2, 27, 30 e 125 del codice dei contratti pubblici).


In particolare i principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento non impediscono la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che negoziati, ma esigono che vengano chiariti con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola impresa.

Nel caso di specie, avente ad oggetto gli affidamenti diretti dei servizi di legatoria e stampa, a fronte di prestazioni standardizzate e con un prezzo uniforme occorre applicare il principio della rotazione (che è un corollario della non discriminazione ed ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza effettiva - consideranda n. 2-40-41 della direttiva n. 2004/18/CE), al fine di evitare situazioni di esclusiva o di monopolio nell’esecuzione dell’appalto. Anche se le modalità con cui viene applicata la rotazione tra i soggetti inseriti nell'albo fornitori non sono oggetto di una disciplina esplicitata preventivamente, cionondimeno l’affidamento del medesimo servizio nell’arco di più annualità alla medesima ditta costituisce di per sé violazione del quadro normativo delineato.

In particolare non è contestato in fatto che il Comune di Gragnano abbia affidato tre commesse alla Tipografia De Controinteressata nell’arco del biennio 2008-2009, circostanza che si giustificherebbe, a dire della difesa dell’ente locale, con una esigenza di continuità ed uniformità del servizio di rilegature degli atti degli organi comunali.

Ma in senso contrario va evidenziato che la ampia fungibilità del servizio consente di richiedere a qualsiasi ditta sul mercato un servizio di rilegatura che abbia le medesime caratteristiche tecniche ed estetiche di quelli effettuati negli anni pregressi.

In conclusione, sulla base delle esposte considerazioni risulta pertanto violato il principio di rotazione degli affidamenti e dunque il ricorso va accolto, con annullamento delle procedure gravate.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 3089 del 28 giugno 2012 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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