E’ vero che ai fini dell’esperimento dell’azione per l’accesso agli atti è necessario essere titolari di un interesse individuale e giuridicamente qualificato, non trattandosi di uno strumento a disposizione di qualunque cittadino che intenda controllare il corretto svolgimento dell’attività amministrativa.
Tuttavia la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere a tutte le imprese che operano nel settore di attività oggetto di un contratto che l’amministrazione abbia assegnato con una procedura negoziata la legittimazione ad impugnare l’atto di aggiudicazione, a prescindere dal fatto che esse abbiano o meno partecipato alla procedura.
Peraltro, nel caso di specie, l’interesse della società ricorrente appare dotato di un grado ancora maggiore di concretezza in ragione dell’interessamento manifestato dal Comune di Castiglione d’Adda al metodo costruttivo (cd. “Modulo Beton”) da essa utilizzato per realizzare l’opera messa a gara che, inspiegabilmente, non si è poi tradotto in un invito alla procedura negoziata.
E’ da disattendere la tesi avanzata dalla difesa del Comune secondo cui la normativa speciale in materia di appalti che consente un accesso facilitato ed immediato degli atti della procedure di gara restringerebbe la legittimazione ad agire alle sole imprese partecipanti.
La normativa speciale non esclude affatto l’applicazione di quella generale. Il fatto che le imprese partecipanti alla gara che abbiano ricevuto la comunicazione relativa alla aggiudicazione della commessa possano esercitare un diritto di accesso in base ad una procedura particolarmente celere, finalizzata a consentire la concentrazione di tutti i possibili motivi di ricorso nella fase introduttiva del giudizio in coincidenza del termine di stand still, non significa che, nei casi di procedure negoziate, alle imprese di settore, ignare dello svolgimento della gara, sia precluso l’esercizio del generale diritto di accesso che si ricollega ai principi di trasparenza ed imparzialità previsti dall’art. 97 Cost.
Occorre ancora aggiungere che il diritto di accesso non si ricollega direttamente alla possibilità di instaurare procedure contenziose, ma è autonomo rispetto alle posizioni soggettive sottostanti che ne costituiscono la base legittimante e, per questo, non risulta condizionato dalla possibilità in concreto di spendere i documenti richiesti in sede giudiziale a fini difensivi.
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