tratto dalla sentenza numero 6081 del4 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Risultano fondate le prime due doglianze con cui è stata in sostanza prospettata l'illegittimità della sanzione irrogata nei confronti degli esponenti aziendali, per violazione delle regole di partecipazione al procedimento, atteso che agli stessi non è stata inviata alcuna comunicazione del procedimento sanzionatorio, nè sono stati personalmente destinatari di alcuna contestazione in ordine alla commissione dell'illecito sanzionato.
Fondata, invece, è l'irrogazione della sanzione nei confronti della Azienda Sanitaria Locale, dato che le denunciate criticità in cui versava la struttura organizzativa non rappresentano in alcun modo una circostanza esimente, in quanto, in linea con quanto affermato nella contestata deliberazione, la corretta organizzazione della struttura amministrativa rappresenta un parametro essenziale che informa l'intera attività amministrativa, dal quale discende la responsabilità per disorganizzazione o per cattiva organizzazione degli uffici.
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