giovedì 5 luglio 2012

l’annullamento dell’esclusione e il consequenziale rinnovo delle operazioni di gara costituiscono il risarcimento del danno in forma specifica

TRATTO DALLA SENTENZA NUMERO 5012 DEL 2 LUGLIO 2012

quanto al risarcimento per equivalente, può richiamarsi l’orientamento secondo cui l’annullamento dell’esclusione e il consequenziale rinnovo delle operazioni di gara costituiscono di per sé una modalità di risarcimento in forma specifica, da ciò derivando che non spetta il risarcimento del danno per equivalente (in quanto la restituzione all’impresa dell’occasione di partecipare alla gara permette il soddisfacimento diretto e pieno dell’interesse fatto valere; così Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2011, n. 197; va eccettuato il danno emergente, ad es. per spese per la partecipazione alla gara, che la ricorrente non ha tuttavia allegato né tanto meno provato; v. Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2012, n. 3245);

Nessun commento:

Posta un commento