martedì 24 luglio 2012

la Commissione non poteva comunque procedere alla correzione di un prezzo unitario

nelle gare di appalto sussiste il divieto per l’Amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante, sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà dell’offerente, di sottoporre l’offerta ad operazioni manipolative o di adattamento

che non siano state previste dalle disposizioni di gara, determinandosi altrimenti una violazione della “par condicio” dei concorrenti e dell’affidamento da essi riposto nelle regole di gara e nella predisposizione delle rispettive offerte economiche

Non può quindi ritenersi consentito alle Commissioni giudicatrici di modificare una delle componenti dell’offerta sostituendosi, anche solo parzialmente, alla volontà dell’offerente e interpretando la sua stessa volontà frutto di scelte insindacabili.


Mentre si è ritenuto possibile procedere alla correzione di un errore emendabile con una mera operazione matematica sulla base degli altri elementi contenuti nell’offerta economica presentata (come nel caso in cui il prezzo complessivo dell’offerta per un singolo bene non corrisponde, per un mero errore di calcolo, alla moltiplicazione del prezzo unitario offerto per il numero di pezzi richiesto). E sempre che le disposizioni di gara non abbiano inteso dare comunque esclusiva rilevanza al prezzo complessivo dell’offerta (o viceversa al prezzo unitario).


passsaggio tratto dalla decisione numero 4176 del 17 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nella fattispecie la società Controinteressata aveva sostenuto di aver commesso un errore materiale, nella sua offerta economica, avendo indicato per il punto 17 del lotto 2 (telo politenato) il prezzo di € 0,0633 per ciascun pezzo, invece del prezzo di € 0,633, e la Commissione di gara aveva ritenuto che effettivamente il prezzo indicato fosse frutto di un errore materiale, tenuto conto anche del prezzo offerto (per il punto 17) dalle altre partecipanti alla gara (oscillante fra 0,6200 e 0,8295). La Commissione aveva quindi ritenuto che fosse possibile procedere alla correzione del prezzo unitario offerto, ricalcolando poi l’importo complessivo dell’offerta per il punto 17 e poi l’importo complessivo per l’offerta economica del Lotto 2.

Ritiene tuttavia questa Sezione che la Commissione non poteva comunque procedere, facendo applicazione dei principi che si sono ricordati, alla correzione di un prezzo unitario che la parte, con propria autonoma (e non sindacabile) scelta aveva ritenuto di dover indicare nel tempo consentito per la presentazione delle offerte (peraltro nella fattispecie anche prorogato).

Né, tenuto conto delle articolate modalità di composizione dell’offerta, in assenza della dichiarazione integrativa della parte, la Commissione avrebbe potuto interpretare in modo diverso la volontà che risultava espressa dall’impresa - attraverso l’indicazione dei singoli prezzi unitari e del prezzo complessivo - al momento stabilito per la presentazione dell’offerta.


Né l’operato della Commissione di gara può essere giustificato facendo applicazione del diverso principio del “favor partecipationis” che diventa recessivo a fronte della necessità di assicurare certezza agli elementi dell’offerta e di garantire la “par condicio” fra tutti i partecipanti ad una gara

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