martedì 24 luglio 2012

Commissione, unitariamente considerata, deve garantire grado conoscenze tecniche richiesto

il requisito generale dell'esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto” (previsto, dall'art. 84 comma 2, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, per i componenti della commissione giudicatrice di una gara per l'affidamento di un appalto pubblico) deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare;

 non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.” (TAR Lombardia, Milano, sezione 1, 23 novembre 2010, n. 7320 ed anche in termini T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 4 giugno 2008, n. 1126).

Nel caso in esame il sistema da elaborare, comportando anche la necessità di trasfondere il preesistente SIDI, il sistema informativo della pubblica istruzione appunto, con un nuovo sistema informatico comprendente “consulenza, sviluppo di software, internet e supporto” richiedeva tra le professionalità esperte “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” soggetti dipendenti della pubblica istruzione muniti, per la qualifica rivestita, di adeguati livelli decisionali di responsabilità come sono i due dirigenti amministrativi in essa nominati e di adeguati livelli di capacità tecnica elaborativa e progettuale come sono i dirigenti tecnici in essa nominati, onde assicurare l’apporto sinergico di professionalità differenziate in vista della eterogeneità degli aspetti oggetto di valutazione, come è dato evincersi dal decreto di costituzione dell’8 marzo 2011.

Detto in parole povere occorrevano delle professionalità amministrative per valutare, nell’ambito dei criteri e parametri indicati dal Disciplinare, le singole offerte ed attribuire un punteggio, nei limiti di quelli fissati dalla legge di gara, che tenesse conto di come ogni offerta potesse essere coniugata con le esigenze della stazione appaltante, attraverso il filtro dalla esperienza lavorativa dei due componenti amministrativi; ed occorrevano adeguate professionalità tecniche che, attraverso gli stessi strumenti di valutazione, garantissero il risultato tecnico dell’operazione.

Inconferenti risultano quindi i precedenti giurisprudenziali citati sul punto tra cui la sentenza del TAR Lazio, sezione III, 3 novembre 2011, n. 8414, con la quale è stato affermato il principio esattamente opposto a quello superiormente esposto, nella ipotesi tuttavia di prestazioni estremamente specialistiche quali erano quelle dedotte nella gara esaminata da altra sezione e cioè “per la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea”.

Tratto dalla sentenza numero 5860 del 27 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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