nelle procedure concorrenziali informate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche deve avvenire in seduta pubblica;
- atteso che in proposito tale modalità è espressiva di un principio indefettibile di trasparenza e di pubblicità delle procedure concorrenziali di scaturigine comunitaria con al conseguenza che, qualora disattesa, è inficiata la legittimità della procedura di gara;
- rilevato che il richiamato art. 12 d.l. n. 52/2012 è meramente riproduttivo, in diritto positivo, di un principio pretorio integrativo del c.d. diritto vivente ed ex sé precettivo;
- ritenuto che tale norma, disciplinando uno degli atti del procedimento di gara, è altresì predicativa del criterio tempus regit actum: ossia essa si applica (alle sole) “procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto” e che, di converso, non osta affatto all’applicabilità di un principio precettivo di diritto vivente;
Nessun commento:
Posta un commento