lunedì 30 luglio 2012

Ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danno è risarcibile soltanto in presenza di un evento ingiusto

E’ noto che presupposti per la liquidazione del risarcimento dei danni sono: a) la colpa dell'Amministrazione; b) l'effettiva sussistenza del danno; c) il nesso di causalità fra il provvedimento ed il danno (Cons.St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3070).

Ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danno è risarcibile soltanto in presenza di un evento ingiusto, consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva; deve inoltre trattarsi di un danno che presuppone la titolarità di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, che inerisce al contenuto stesso della posizione sostanziale e deve essere inoltre ricollegabile, con nesso di causalità immediato e diretto, al provvedimento impugnato (Cons.St., sez. IV, 2 aprile 2012, n. 1957).



Quanto all’elemento della colpa, ritiene il Collegio che non rileva, nel caso di specie, prendere posizione sulla questione di principio in ordine alla necessità o non che tale presupposto sussista perché si possa procedere alla condanna al risarcimento del danno, necessità esclusa dalla Corte giust. comm. eu., sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09. Ha chiarito infatti il giudice comunitario che la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’Amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’Amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata. Peraltro anche dopo la pronuncia della Corte di giustizia una parte della giurisprudenza del giudice amministrativo continua a ritenere che la colpa è presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.


Nel caso di specie è peraltro indubbia la colpa dell’Inps, che ha proceduto all’affidamento diretto di un servizio senza gara da svolgersi necessariamente nei suoi immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale (fatta eccezione per il Comune di Roma, escluso il primo Municipio, ove l’affidamento era coperto dalla Convenzione Consip – Lotto 9), in tal modo violando i principi generali che regolano l’evidenza pubblica.

Nessun dubbio che la ricorrente ha subito un danno da tale modus operandi dell’Istituto previdenziale, danno derivante quindi da lucro cessante che, come si è detto, è da ricondurre alla perdita della possibilità di aggiudicarsi la gara e che deriva in via immediata e diretta (nesso di causalità) dalla decisione dell’Inps di affidare direttamente il servizio alla Controinteressata senza procedura ad evidenza pubblica.
Del resto nelle gare pubbliche la risarcibilità della chance - per essa intendendosi la ragionevole probabilità, già presente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato economico utile - non può intendersi subordinata all’offerta in giudizio di una prova in termini di certezza, perché ciò è logicamente incompatibile con la natura di tale voce di danno. E’ invece sufficiente che gli elementi addotti, in virtù dell’inderogabile principio contenuto nell’art. 2697 c.c., consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi futuri, invece impediti a causa della condotta illecita altrui. Come ha chiarito anche di recente la giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons.St., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2256), la chance costituisce lo strumento concettuale grazie al quale sono ammessi alla tutela risarcitoria aspettative di incremento patrimoniale, vantaggi proiettati nel futuro, mediante una attualizzazione della relativa possibilità di conseguirli, segnalandosi per configurare, simultaneamente, una posizione sostanziale “derivata” dall’utilità finale che la prefigura e una “tecnica” di liquidazione del danno, connessa al tipo di elemento patrimoniale indeterminato a priori, ma comunque determinabile, sotteso alla peculiare situazione sostanziale vulnerata.
Rileva il Collegio che nel caso in esame la ricorrente, che da tempo gestiva il servizio in contestazione, aveva concrete probabilità di aggiudicarsi la gara ove la stessa fosse stata bandita.

tratto dalla sentenza numero 6868 del 24 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, ROMA

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