sabato 23 luglio 2011

Solo fideiussione bancaria per la mancata sottoscrizione del contratto

Ati in Sicilia:fideiussione bancaria per la mancata sottoscrizione del contratto, accettata anche la polizza

Per garantire la stazione appaltante è sufficiente che la fideiussione bancaria sia intestata all’ati con specifica delle ditte partecipanti, abbia il preciso importo in garanzia e specifici riferimenti all’appalto

ciò appare sufficiente ai fini di che trattasi, ossia garantire con certezza la P.A. in caso di non sottoscrizione del contratto da parte della costituenda ATI, in caso di aggiudicazione in suo favore.

Giusto due osservazioni


Nella citata sentenza si parla di FIDEIUSSIONE BANCARIA, mentre l’atto di cui si discute è stato emesso da una Compagnia di assicurazioni e quindi si tratta di una polizza fideiussoria provvisoria!!

Questo si spiega perché esiste:

Legge 10 giugno 1982, n. 348Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici
Art. 1.
In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi
Art. 2.
Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.





Negli atti introduttivi della sentenza, ci nota che l’Ati controinteressata è composta da tre società cooperative, mentre la polizza è intesta solo a due!

Pertanto in effetti, l’Ati doveva essere esclusa!



Di Sonia LAzzini


Tratto dalla sentenza numero 2003 del 22 luglio 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

Le ricorrenti affermano che la cauzione provvisoria richiesta dal bando non è stata presentata nelle forme prescritte, in quanto la fideiussione (in assenza di mandato, in quanto non costituita ancora l’A.T.I.) avrebbe dovuto evidenziare chiaramente che la garanzia copre tutte le imprese del costituendo raggruppamento. La ricorrente invoca la giurisprudenza (TAR Palermo n. 2332/2001) secondo la quale l’associazione di imprese non ancora costituita rileva senza che venga meno l’autonoma posizione delle singole imprese, il che si rifletterebbe anche sulla fideiussione bancaria nel senso che dal documento deve risultare univocamente che la relativa garanzia è prestata favore dell’ATI e comunque di tutte le imprese desinate a confluire in essa.

Il motivo è ulteriormente precisato nei motivi aggiunti depositati il 3.3.2003, affermandosi che “ la società CONTROINTERESSATA 2 non ha prodotto il certificato camerale, né dichiarazione sostitutiva, mentre l’unica polizza fideiussoria rinvenuta nel fascicolo della costituenda A.T.I. era intestata solo alla cooperativa CONTROINTERESSATA 2 senza alcun riferimento alla coop. “La controinteressata “ e senza riferimento alcuno alla costituenda ATI (ciò sarebbe stato constatato dal rappresentante dell’ATI ricorrente, sebbene le sue dichiarazioni non siano state inserite nel verbale predisposto successivamente alla conclusione dei lavori).


Osserva, tuttavia, il Collegio che il bando e la lettera invito prescrivevano, quanto alla garanzia, che venisse presentata fideiussione bancaria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto di affidamento.

Risulta agli atti, dalla produzione effettuata dal Comune dopo la disposta istruttoria, la fideiussione rilasciata da “Compagnia di assicurazioni garante” in favore dell’Ati CONTROINTERESSATA 2 e “LA CONTROINTERESSATA” in data 29.7.2002 per l’importo di 5.681,03 e con specificazione dell’appalto di cui trattasi e ciò appare sufficiente ai fini di che trattasi, ossia garantire con certezza la P.A. in caso di non sottoscrizione del contratto da parte della costituenda ATI, in caso di aggiudicazione in suo favore.

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