sabato 14 aprile 2012

Il Tar Lazio, Roma annulla il decreto ministeriale n. 220 dell’11 novembre 2011 recante il Regolamento relativo alla determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in parte qua (combinato disposto degli art. 3, comma 4 e 8, comma 2)

CONSIDERATO che con il ricorso in esame la società ricorrente, holding di un gruppo assicurativo austriaco, reclama l’annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 220 dell’11 novembre 2011, recante il Regolamento relativo alla determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in parte qua (combinato disposto degli art. 3, comma 4 e 8, comma 2) chiedendone l’annullamento;
CONSIDERATO che la parte ricorrente contesta le disposizioni di cui sopra nella parte in cui equiparano i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di “consigliere di sorveglianza” a quelli necessari per essere componente del collegio sindacale, deducendo, al riguardo, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 76 e 78 del Codice delle assicurazioni; degli artt. 2409 octies e ss. e 2397 e ss. del codice civile; degli artt. 16 e ss. della legge 39/2010; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, e, in particolare, per manifesta illogicità e disparità di trattamento; e, ancora, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2409 octies e ss. e 2397 e ss. del codice civile; degli artt. 16 e ss. della legge 39/2010; eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento; con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del Trattato UE e dei principi comunitari in tema di libertà di stabilimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 della Cost.; eccesso di potere per carenza dei presupposti, irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità e sviamento;
CONSIDERATO che si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni, eccependo l’infondatezza del ricorso;
CONSIDERATO che la Sezione, con ordinanza n. 1072/2012 del 22 marzo 2012, ha disposto incombenti istruttori a carico del resistente Ministero, adempiuti con il deposito dei pareri richiamati nelle premesse dell’impugnato regolamento in data 3 aprile 2012;
RILEVATO che l’art. 76 del d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, rinvia a regolamento ministeriale, da adottarsi previa audizione dell’Isvap, l’individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
RILEVATO, altresì, che l’art. 78, del richiamato codice delle assicurazioni, dispone che, ove non diversamente disposto, le norme che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione;
RILEVATO che l’art. 3, comma 4, prevede che i sindaci di una impresa di assicurazione devono possedere, oltre ai requisiti indicati in detto articolo, anche l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, e che l’art. 8, comma 2, estende tale prescrizione anche ai componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione;
CONSIDERATO che questa previsione non pare costituire adeguato sviluppo dei principi stabiliti nella normativa primaria, non risultando percepibili le ragioni della limitazione ora introdotta alla luce delle attribuzioni del consiglio di sorveglianza, non limitate alla verifica, su un piano meramente contabile, della gestione societaria; essa comporta infatti una rilevante compressione della disciplina di diritto comune, che non trova adeguata giustificazione nell’esigenza, come rappresentata dall’Avvocatura erariale, di garantire uniformi requisiti di professionalità nei confronti di tutti gli appartenenti agli organi in esame in relazione alle funzioni ai medesimi assegnate;
CONSIDERATO, a tale riguardo, che la norma censurata non sembra tenere in debito conto che:
a) per le imprese assicurative il controllo contabile è riservato a un revisore dei conti o a una società di revisione iscritti nell’apposito registro;
b) per il diritto comune, nel sistema tradizionale, “almeno un membro effettivo ed uno supplente [del collegio sindacale] devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro” (art. 2397 cod. civ.); nel sistema dualistico, “almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro” (art. 2409-duodecies, 4° comma, cod. civ.);
CONSIDERATO che le disposizioni codicistiche da ultimo richiamate già operano un adeguato bilanciamento della composizione di detti organi, riservando all’autonomia statutaria l’individuazione di requisiti aggiuntivi per i soggetti destinati a espletare le funzioni demandate ai menzionati collegi; il controllo legale dei conti è infatti esercitato, nelle imprese assicurative, da soggetti esterni alla struttura societaria, muniti della necessaria qualificazione derivante dall’iscrizione nel registro dei revisori (cfr. art. 102 Cod. assicur. private);
CONSIDERATO che della impugnata limitazione non si fa alcun cenno nel parere Isvap acquisito dal Ministero resistente, sicché anche per tale ragione non risultano identificabili esigenze prevalenti rispetto all’interesse dei destinatari, imprese assicurative e professionisti, di esercitare, rispettivamente, la propria autonomia statutaria e la propria opera lavorativa;
OSSERVATO che le precedenti considerazioni sono rafforzate, con riferimento al sistema dualistico come descritto dal codice civile agli art. 2409-octies e ss., posto che il consiglio di sorveglianza espleta alcune funzioni (es. nomina e revoca del consiglio di gestione; approvazione del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato) spettanti all’assemblea dei soci nel modello tradizionale;
RITENUTO, pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, che il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e che, per l’effetto, deve essere annullata la disposizione regolamentare impugnata (art. 8, comma 2, nella parte in cui richiama il requisito previsto per i sindaci dall’art. 3, comma 4);
RITENUTO equo compensare le spese del giudizio in relazione alla novità della sottoposta vicenda contenziosa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto annulla il decreto ministeriale n. 220 dell’11 novembre 2011, in parte qua.

sentenza numero 3385 del 13 aprile 2012 pronunciata dal Tar Lazio, ROma

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