Infondato appare anche il terzo motivo di ricorso col quale parte ricorrente asserisce l’insufficienza della cauzione provvisoria e l’omessa allegazione alla domanda di partecipazione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la relativa garanzia.
Più in particolare, rileva parte ricorrente, l’importo della cauzione versata dalla controinteressata, pari ad € 3.840,00 non corrisponda alla percentuale del 2% dell’importo posto a base d’asta, come richiesto dall’art. 75, comma 8, d. lgs. 163/2006, a pena d’esclusione.
La lettera d’invito dispone espressamente il versamento di cauzione provvisoria pari ad € 3.840,00 (2%), somma che la controinteressato ha esattamente versato.
Appare quindi evidente che il mero errore materiale di calcolo, compiuto dalla stazione appaltante, non possa incidere sulla partecipazione degli operatori economici che si presumono in buona fede per essersi pienamente adeguati alle prescrizioni contenute nella lettera d’invito.
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