sabato 14 aprile 2012

l'annullamento dell'affidamento comporta l'inefficacia del contratto e l'obbligo di rifare la gara

Per quanto concerne la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto, va considerato che l’art. 122 c.p.a., stabilisce che “Fuori dei casi indicati dall’ articolo 121, comma 1, e dall’ articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.”.
Nel caso di specie, l’annullamento degli atti di affidamento della fornitura oggetto di causa, determina l’obbligo dell’Amministrazione di avviare una nuova procedura ad evidenza, in linea con quanto stabilito dal d.lgs. n. 163/2006.
Pertanto, il contratto stipulato in data 14.12.2011 deve essere dichiarato inefficace.
Va, infine, rilevato che la parte ricorrente si è riservata di proporre azione di risarcimento danni, ma in corso di causa non ha avanzato alcuna domanda al riguardo.

sentenza numero 3375 del13 aprile 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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