martedì 3 aprile 2012

Dal momento in cui la polizza di Responsabilità Civile terzi copre la responsabilità diretta del Comune, non vi può essere azione di rivalsa della Compagnia nei confronti di amministratori e dipendenti

Dal momento in cui la polizza di Responsabilità Civile terzi copre la responsabilità diretta del Comune, non vi può essere azione di rivalsa della Compagnia nei confronti di amministratori e dipendenti


Pertanto, la suddetta clausola è priva di qualsiasi efficacia per quanto concerne amministratori e dipendenti dell’ente medesimo


Art. 16 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti di:
- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato
per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- Persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di Legge
- Eredi dell’Assicurato:
- I dipendenti, il Segretario Generale, gli Amministratori del Comune;
Salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata di dipendenti, del Segretario Generale, degli Amministratori del Comune e di ogni altra persona fisica di cui si avvalga l’Ente;
La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.
Salvo sempre il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata di dipendenti, del Segretario Generale, degli Amministratori del Comune e di ogni altra persona fisica di cui si avvalga l’Ente

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