sabato 11 febbraio 2012

il rispetto della par condicio impone l'esclusione di un'offerta incompleta e condizionata

Non può essere accettata un’offerta incompleta e condizionata



Non pare possano esservi dubbi sulla univocità di tale lettura dell’offerta Ricorrente che pertanto è:
- incompleta in quanto esclude dal corrispettivo offerto prestazioni comprese nel capitolato richiamato dalla lettera invito;
- condizionata perché subordina la esecuzione di prestazioni dedotte in capitolato ad un evento futuro ed incerto (l’accordo sul prezzo).

L’ammissione di una offerta incompleta e condizionata viola la “par condicio”, perché consente all’offerente di concorrere con altri offrendo qualcosa di diverso e minore, ovvero di partecipare con una offerta economica non determinata in modo puntuale, in quanto ancora in parte da negoziare per renderla comparabile con le altre.

Perciò l’esclusione non necessita affatto di clausola specifica ma è imposta dal necessario rispetto della “par condicio” e della “lex specialis”, senza che possa essere invocato il “favor partecipationis”, non essendovi alcunché di dubbio nella fattispecie.

E’ vero che la “lex specialis” della procedura in commento, (cd procedura negoziata) prevedeva una successiva fase di negoziazione sulle offerte economiche, ma intesa ad ottenere ulteriori ribassi su offerte economiche certe e definite, comprensive di tutte le prestazioni oggetto di gara (non, ovviamente, rispetto ad offerte economiche in parte ancora da negoziare per divenire tali). La circostanza, invocata dalla ricorrente, che la sua offerta sia stata egualmente ammessa e valutata benché non comparabile con le altre, nulla prova se non l’errore commesso, non essendovi nel giudizio alcuna presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.

sentenza numero 83 del 30 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

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