al sindaco … quale organo di vertice dell’Amministrazione non potevano sfuggire né l’importanza del ristoro finanziario dell’assicurazione né la semplicità degli adempimenti necessari
Ed, invero, ritiene il Collegio che la colpa grave radichi, innanzitutto, nella circostanza che la clausola contrattuale era di agevole comprensione e palesemente non escludeva dalla copertura assicurativa eventi quali quello di specie; evenienze che avrebbero dovuto suggerire, quanto meno, che la questione fosse vagliata più attentamente prima che l’interessata ricorresse alle vie legali.
Per completezza di motivazione, va solo evidenziato che ovviamente non si pretende di affermare che dovesse essere il sindaco a provvedere alla denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazioni, dovendo a ciò provvedere l’ufficio amministrativo competente; ciò che viene sanzionato è il modo assolutamente sbrigativo in cui si è preteso di risolvere la questione, sottovalutando i riflessi negativi che ne sarebbero derivati alle finanze dell’ente locale
il sinistro non rientrava tra le ipotesi di esclusione previste dal contratto di assicurazione e, quindi, ove fosse stato tempestivamente denunciato, sarebbe stato attendibilmente coperto dalla compagnia assicuratrice
Nel merito trattasi di accertare se gli appellanti debbano rispondere – come ritenuto dalla Sezione territoriale – del danno subito dal Comune di Sarteano per aver dovuto risarcire un terzo infortunatosi in una piazza cittadina. A tal fine sono necessarie alcune puntualizzazioni con riguardo a un motivo di gravame proposto da entrambi
Deve, in effetti, rilevarsi che – diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti – la polizza assicurativa copriva anche l’evento lesivo di cui trattasi
E’ sufficiente, al riguardo, osservare che il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulato dal Comune di Sarteano con le Assicurazioni . prevede tra le esclusioni, all’art. 3 lett. h, “i danni … conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera”. Nella specie – come chiaramente risulta dagli atti e, in primis, dalla comunicazione effettuata dall’interessata con lettera del 16 luglio 1993 – l’infortunio era occorso “a causa del dislivello del manto stradale dovuto ad un avvallamento causato dai lavori di sbancamento” che si stavano effettuando in Piazza Bargagli. In sostanza, il danno era stato cagionato dai lavori di manutenzione che si stavano eseguendo sulla piazza e non era, invece, la conseguenza della “omessa esecuzione di lavori di manutenzione” espressamente esclusa dalla copertura assicurativa. Di ciò si ha conferma nella lettera di risposta a firma del sindaco Paolucci ove si parla di “lavori di sistemazione di tratti di fognatura”.
Tratto dalla sentenza numero 171 del 5 aprile 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti, SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
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