Colpa grave ovvero a profonda imprudenza, estrema superficialità o inescusabili negligenza e disattenzione
Passando al merito e premesso che nel caso di specie, secondo quanto riportato in narrativa anche con riferimento ai giudicati penali e civili intervenuti sulla vicenda, risultano incontestabilmente acclarati sia la condotta del convenuto e l’esistenza del danno arrecato, che il rapporto di causalità fra condotta ed evento causativo, giova rilevare preliminarmente che, per configurare nella fattispecie la responsabilità amministrativa di cui si discute, deve essere accertata anche la presenza dell’elemento soggettivo e, cioè, l’esistenza almeno della colpa grave dell’agente, come richiede, con una prescrizione che ormai riveste il carattere della generalità, l’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificata dal decreto-legge n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996
ad affermare la sussistenza del più elevato grado di colpa, in casi analoghi a quello in esame, occorre che il comportamento risulti improntato
a profonda imprudenza,
estrema superficialità o
inescusabili negligenza e disattenzione,
si condivide pienamente l’assunto del Requirente sul fatto che il comportamento del convenuto è stato effettivamente connotato da estrema superficialità, inescusabile imprudenza e grave inesperienza nell’uso di un’arma in dotazione per servizio
Il comportamento descritto, peraltro, sarebbe sindacabile e inescusabile anche solo tenendo conto delle regole di comune prudenza che ogni individuo, nell’effettuare una qualsiasi attività che possa comportare conseguenze dannose a persone o cose (ed ancora di più se trattasi di attività che, più di altre, sono oggettivamente pericolose, come è certamente l’attività di uso e di caricamento di un’arma), deve porre in essere perché la propria azione non comporti rischi, risultando raccapricciante sul piano umano, prima ancora che giuridico, che un soggetto possa perdere la vita in conseguenza di mera disattenzione o superficialità di altri e in assenza di qualsivoglia causa di forza maggiore o stato di necessità.
Devesi, quindi, porre a carico dell’attuale convenuto, a titolo di responsabilità amministrativa il danno erariale che l’Amministrazione ha sopportato con il pagamento del risarcimento economico ai congiunti del carabiniere deceduto e delle connesse spese di giudizio. Risulta, tuttavia, rilevante valutare, nella determinazione del quantum effettivo da addebitare, anche l’apporto causale e la responsabilità della stessa amministrazione di appartenenza del suddetto
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