lunedì 4 giugno 2012

il risarcimento del danno non può essere superiore all'utile indicato nell'offerta

Il criterio del 10% di cui all’art. 345 della l. n. 2248/1865, all. F., costituisce un parametro medio, di carattere presuntivo, comunemente impiegato nella liquidazione di una voce di danno afferente un lucro cessante,

 ma perciò superabile nel caso in cui specifiche risultanze probatorie consentano una più puntuale quantificazione.

Appare del resto incongruo riconoscere alla danneggiata un utile superiore a quello indicato nella propria offerta, perché con ciò si distorcerebbe la funzione reintegratoria del rimedio risarcitorio, ammettendosi un’indebita locupletazione del danneggiato.

Per rispondere invece alle critiche dell’appellante principale, giova ribadire che, vertendosi in ipotesi di danno proiettato al futuro, non è oggettivamente concepibile una dimostrazione puntuale del quantum risarcibile.

Tanto precisato, l’infondatezza delle critiche rivolte sul punto alla sentenza del TAR è ricavabile dal fatto che, ancora una volta, Metropolitana Milanese pretende di quantificare il danno in base a mere ipotesi, incentrate sui rischi geologici insiti nei lavori appaltati.

Tratto dalla decisione numero 3123 del 28 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato


4.1. Va poi detto che la CONTROINTERESSATA  si duole del mancato riconoscimento del danno curriculare, invocando una sorta di automatismo con l’illegittima perdita della presente commessa.

In contrario, il Collegio reputa che del tutto correttamente, ed in particolare in coerente applicazione con il disposto dell’art. 2697 c.c., il primo giudice abbia disatteso la domanda per carenza di allegazione e di prova, per non avere in particolare la ricorrente in primo grado fornito alcun elemento volto a comprovare la propria abituale partecipazione ad appalti pubblici (punto n. 7.8 della sentenza di primo grado).

5. Deve invece essere accolto il motivo di appello principale sub. D, nella parte in cui Metropolitana Milanese lamenta il riconoscimento a favore di controparte della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.

Sono infatti condivisibili i rilievi volti ad evidenziare che in tal modo l’utile ritraibile dall’appalto verrebbe attualizzato rispetto alla ordinaria tempistica di pagamento del corrispettivo, ancorata invece al cronoprogramma dei lavori presentato in sede di offerta.

Il Collegio ritiene dunque che i criteri stabiliti dal Tar per la quantificazione del risarcimento, ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 80/98 (in allora vigente), debbano essere modificati nei sensi di cui al superiore par. 5, dovendosi dunque riformare la sentenza unicamente con riguardo a tale statuizione.

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