venerdì 12 ottobre 2012

l’incameramento della cauzione è effetto connesso e consequenziale accertata irregolarità contributiva

Con il quinto mezzo il ricorrente, da un lato, censura il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone l'incameramento della cauzione, asserendo che la sua motivazione sarebbe carente e contraddittoria; dall’altro, contesta l'illegittima fissazione per il deposito cauzionale, richiesto a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, della percentuale del 5% dell'importo posto a base di appalto, anziché di quella del 2%, introdotta dalla novella di cui alla L.P. n. 10/2008 in conformità alla normativa nazionale.

Il motivo appare inammissibile.

Infatti, si osserva che, per un verso, il concorrente non ha impugnato immediatamente il bando ed ha versato, senza alcuna contestazione, la cauzione nella misura del 5% dell'importo a base di appalto; per altro verso, sussiste una conclamata contraddittorietà con quanto prospettato nel primo motivo, atteso che qui si vuole negare l’applicabilità della L.P. n. 26/1993 nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla L.P. n. 10/2008 (che prevede appunto la cauzione nella misura del 5%), là invece invocata per giustificare la reclamata illegittimità dell’annullamento della aggiudicazione.

D’altra parte, anche volendo ritenere ammissibili le censure, è avviso del Collegio che l’incameramento della cauzione sia un effetto strettamente connesso e consequenziale all’accertata irregolarità contributiva, peraltro, sottaciuta in sede di presentazione dell’offerta, per cui quanto per questo aspetto dedotto sotto il profilo del difetto di motivazione, che presupporrebbe la sussistenza di una mediazione discrezionale pacificamente inesistente, va perciò disatteso.

Infine ( e di necessaria conseguenza ) la prospettata domanda risarcitoria deve essere respinta in difetto delle denunciate illegittimità.

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza  numero 288  del 28 settembre    2012 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento

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