venerdì 2 dicembre 2011

Revoca illegittima ma non illecita:

il risarcimento del danno <<in forma specifica>> è l’annullamento della revoca stessa


Non meritano accoglimento, invece le domande di risarcimento dei danni e di corresponsione di indennizzo per revoca:il danno lamentato non sussiste, perché l’annullamento della revoca consentirà la ripresa della prima procedura selettiva, con possibilità di successo impregiudicate e, comunque, incerte.



l’atto di revoca sia illegittimo per irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, integrante il vizio di eccesso di potere nell’adozione del principale provvedimento impugnato.

Sebbene il potere di revoca sia connotato da ampia discrezionalità amministrativa, è sempre consentito al Giudice amministrativo il sindacato su tale discrezionalità, qualora, come nella fattispecie, essa risulti affetta da irragionevolezza e contraddittorietà.


È irragionevole e contraddittorio lamentare la eccessiva lunghezza di un procedimento selettivo aperto alla massima partecipazione, come è normale che sia in applicazione dei principi nazionali ed europei di concorrenza, trasparenza e favor partecipationis, quando tale procedimento viene revocato dopo l’adozione della graduatoria provvisoria, in una fase, quindi, che se non può dirsi prossima alla conclusione, risulta certamente più avanzata rispetto ad una nuova procedura tutta da iniziare.

L’irragionevolezza e contraddittorietà risaltano anche maggiormente per contrasto con altra parte della motivazione, laddove si prendono in considerazione la congiuntura negativa e la depressione del settore agricolo, che richiederebbero una sollecita conclusione del procedimento in corso, piuttosto che l’azzeramento di esso e la partenza di una nuova procedura selettiva dai tempi incerti. La contraddittorietà della motivazione si palesa ulteriormente laddove l’atto impugnato pretenderebbe di evitare di generare aspettative frustrate e costi inutili; è esattamente il contrario, considerata la lesione delle aspettative di tutte le imprese che hanno partecipato alla gara ed i costi inutilmente sostenuti da esse e dallo stesso apparato amministrativo regionale.

In sostanza, seppure la ricorrente non abbia maturato alcun affidamento alla positiva conclusione della procedura revocata, essendo impossibile sapere se essa sarebbe stata collocata utilmente in graduatoria definitiva, ritiene il Collegio che l’interesse all’annullamento dell’atto di revoca, viziato da eccesso di potere, sia meritevole di tutela e, di conseguenza, in accoglimento del ricorso, debba essere annullata tale revoca congiuntamente agli atti connessi e consequenziali con i quali è stata indetta una nuova procedura selettiva, limitatamente alla misura 121, di interesse della ricorrente.

Non meritano accoglimento, invece le domande di risarcimento dei danni e di corresponsione di indennizzo per revoca.

Il danno lamentato non sussiste, perché l’annullamento della revoca consentirà la ripresa della prima procedura selettiva, con possibilità di successo impregiudicate e, comunque, incerte.

Non sussiste, inoltre, il presupposto per l’indennizzo, essendo stato annullato con la presente sentenza l’atto di revoca stesso, con conseguente venir meno del pregiudizio di cui all’art. 21 quinquies legge 241/90.


sentenza numero 400 del 22 novembre 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro

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